COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 24/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n.5/tf – Procura Federale – Deferimento dei signori Simone Persano, Massimiliano Fortunato, Yassine El Hamdaoui e Manuela Sciutto, associati AIA Associazione Italiana Arbitri, sezione di Novi Ligure, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. (rif.to Procura Federale prot. 001594/77/pf14-15/GT/cf).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 24/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n.5/tf – Procura Federale – Deferimento dei signori Simone Persano, Massimiliano Fortunato, Yassine El Hamdaoui e Manuela Sciutto, associati AIA Associazione Italiana Arbitri, sezione di Novi Ligure, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. (rif.to Procura Federale prot. 001594/77/pf14-15/GT/cf). Il Procuratore Federale Aggiunto, a conclusione delle indagini in merito a irregolarità amministrative nella gestione del raduno plenario degli arbitri sez. Novi Ligure del 19 e 20 settembre 2014, deferiva a questo Tribunale gli associati in epigrafe, tutti incolpati della violazione delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 1 CGS (oggi trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 vigente CGS) e dell’art. 40 commi 1, 2, e 3 lett. a del regolamento AIA. A seguito di denuncia anonima pervenuta all’AIA, sezione di Novi Ligure, venivano rilevate irregolarità amministrative che hanno portato a evidenziare la mancata contabilizzazione nella gestione della cassa sezionale di un saldo di € 504,00 in relazione alla spesa per l’annuale raduno degli associati tenuto a Ovada nei giorni 19 e 20 settembre 2014. L’organo giudicante dell’AIA riteneva, per ciò,unico colpevole il Presidente pro-tempore della sezione, signor Mario Cellino Pastorello cui infliggeva la sanzione della sospensione per mesi due e, contestualmente, rimetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza. I successivi accertamenti svolti dall’inquirente federale hanno riguardato i quattro deferiti più altri tre associati, precisamente i signori Foti, Pampuro e lo stesso presidente Pastorello, i quali, prima della chiusura delle indagini, sono addivenuti ad un accordo di patteggiamento a’ sensi dell’art. 32 sexies CGS evitando il deferimento. Alla odierna riunione sono presenti i deferiti tranne il signor Yassine El Hamdaoui, nonostante gli fosse stata notificata la data di fissazione dell’udienza; la signora Manuela Sciutto è assistita dall’avv. Fabio Ravera Leggiero mentre la Procura Federale è rappresentata dall’avv. Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattito i signori Simone Persano, Massimiliano Fortunato e Manuela Sciutto hanno depositato accordo di patteggiamento con la Procura Federale ai sensidell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i signori Persano, Fortunato e la signora Sciutto, hanno depositato domanda di applicazione di sanzione ridotta ai sensi dell’art.23 CGS [pena base per il signor Simone Persano, sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a inibizione temporanea per mesi due; pena base per il signor Massimiliano Fortunato, sanzione dell’ammenda di €600 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a ammenda di € 400: pena base per la signora Manuela Sciutto, sanzione dell’ammenda di € 600 diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a ammenda di € 400]: considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima dell’inizio della fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti delle parti richiedenti; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate sono congrue; per questi motivi Il Tribunale Federale Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Simone Persano, inibizione temporanea per mesi due; - Massimiliano Fortunato e Manuela Sciutto: ammenda di € 400 (quattrocento) cadauno. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il dibattimento continua per la parte accusatoria a carico di Yassine El Hamdaoui per il quale il Procuratore Federale ha sostenuto il principio di colpevolezza per aver omesso, nella sua qualità di Segretario della Sezione AIA di Novi Ligure, il controllo sulla gestione della cassa sezionale in occasione del raduno pre campionato tenutosi a Ovada nei giorni 19 e 20 settembre 2014 portante un saldo non contabilizzato di € 504,00. Il Tribunale, esaminata la documentazione in atti, ritenuta provata “per tabulas” l’accusa, infligge al signor Yassine El Hamdaoui, come da richiesta dalla Procura Federale,la sanzione dell’inibizione temporanea nella misura di mesi quattro. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dalle norme.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it