COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 01/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 15/cs – Ricorso S.S. Pallare 67 avverso le squalifiche dell’allenatore Maurizio Oliva per tre giornate e dei calciatori Mattia Frumento e Massimiliano Lungo per tre giornate – Gara Pallare 67 – Veloce 1910 del 13.11.2016 Campionato di Promozione. C.U. n. 30 del 17.11.2016

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 01/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 15/cs – Ricorso S.S. Pallare 67 avverso le squalifiche dell’allenatore Maurizio Oliva per tre giornate e dei calciatori Mattia Frumento e Massimiliano Lungo per tre giornate – Gara Pallare 67 – Veloce 1910 del 13.11.2016 Campionato di Promozione. C.U. n. 30 del 17.11.2016 Letto il ricorso della società S.S. Pallare 67, nel quale si richiede la riduzione delle squalifiche ai tre tesserati riportati in epigrafe, ritenute eccessive perché inflitte in maniera superiore al minimo edittale, presa visione degli atti ufficiali, la Corte accoglie parzialmente le richieste della reclamante, obiettivamente equiparando la sanzione a misura unica per i due calciatori e per l’allenatore. Ritiene, però,che la medesima non possa essere determinata nel minimo previsto, perché il comportamento dei tre va oltre alle ingiurie rivolte ad un assistente essendosi gli stessi frapposti, a termine dell’incontro, agli ufficiali di gara impedendogli l’ingresso negli spogliatoi. Per questi motivi, la Corte, in parziale accoglimento dell’istanza della società S.S. Pallare 67, riduce la squalifica dei calciatori Mattia Frumento e Massimiliano Luongo, da quattro a tre giornate. Fermo il resto. La tassa reclamo addebitata in conto deve essere riaccreditata.
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