COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 6/tf – Procura Federale – Deferimento della signora Laura Puglia, Presidente della Società Sampierdarena 1911 S.r.l. per violazione dell’art. 1bis comma 1 C.G.S. e della stessa società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. (rif.to Procura Federale prot. 3742/1188 pf15-16/MB/ag).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 6/tf – Procura Federale – Deferimento della signora Laura Puglia, Presidente della Società Sampierdarena 1911 S.r.l. per violazione dell’art. 1bis comma 1 C.G.S. e della stessa società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. (rif.to Procura Federale prot. 3742/1188 pf15-16/MB/ag). Il Procuratore Federale, con atto del 12 ottobre 2016 ha deferito a questo Tribunale Federale: Laura Puglia, Presidente società Sampierdarenese 1911 S.r.l. per violazione dell’art. 1bis c. 1 CGS in riferimento all’art. 38 comma 1 delle NOIF; Società Sampierdarena 1911 S.r.l., per responsabilità diretta ex art. 4 punto 1 CGS nella violazione ascritta al suo presidente. I fatti Il deferimento trae origine dalle indagini svolte a seguito di segnalazione del Delegato Provinciale di Genova che trasmetteva alla Procura Federale il fascicolo contenente la documentazione relativa alla gara Virtus Entella – Sampierdarena 1911 under 12, alla quale aveva partecipato la calciatrice Aurora Iavarone, di età superiore a quella prevista dalla categoria. Poiché sul foglio della gara medesima era indicata, quale allenatrice della squadra, la signora Denis Maria Cupini risultata priva di tesseramento, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Genova, sanzionava la società Sampierdarena con ammende pecuniarie distinte per le due infrazioni. A conclusione dell’attività di indagine la Procura Federale s’accordava con la signora Cupini per una sanzione ai sensi dell’art. 32 comma 4 del CGS, rinviava la signora Laura Puglia, Presidente società Sampierdarena 1911 al giudizio di questo Tribunale Federale e deferiva la stessa società per le violazioni a questa ascritte. La Procura Federale, con ciò decideva di limitare il deferimento della signora Laura Puglia al fatto di aver consentito l’utilizzo d’una calciatrice di età superiore per la categoria della gara e di un allenatore non tesserato, applicando così il principio “ne bis in idem” per la responsabilità diretta della società in quanto già oggetto di sanzione da parte del Giudice Sportivo. Il dibattimento Alla odierna riunione è presente il solo rappresentante della Procura Federale avv. Marco Stefanini che ha sostenuto il principio di colpevolezza delle parti deferite, per le quali ha richiesto le seguenti sanzioni: Laura Puglia, inibizione temporanea per mesi tre; Società Sampierdarena 1911: ammenda di € 300. Il Tribunale Federale presa visione del fascicolo allegato all’atto di deferimento non può che accogliere il deferimento. Delibera di conseguenza d’infliggere le seguenti sanzioni: Laura Puglia: inibizione temporanea per mesi due; Società Sampierdarena 1911: ammenda di € 200. Copia della decisione va notificata alla Procura Federale e alle parti deferite a cura della Segreteria.
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