COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 04 del 21/07/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27.10.2015 a carico di : – MARCO ROARO per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS per aver coinvolto diversi giocatori vincolati ad altre società in gare e provini non autorizzati; – D’AGOSTINO DAVIDE, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS per aver sostenuto il provino; – HOXHA FLAVIO,per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS per aver sostenuto il provino; – ROMEO DAVIDE per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS per aver sostenuto il provino; – FIORENZO BESANA, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS per non aver esercitato alcun controllo in relazione all’irregolare attività posta in essere dal giocatore Roaro Marco; – STEFANO MAURI,Presidente della società Xenia srl per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS per non aver esercitato alcun controllo in relazione all’irregolare attività posta in essere dal giocatore Roaro Marco; – ASDC BASE 96 a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alle condotte poste in essere dai propri tesserati; – XENIA SRL, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alle condotte poste in essere dai propri tesserati;

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 04 del 21/07/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 27.10.2015 a carico di : - MARCO ROARO per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS per aver coinvolto diversi giocatori vincolati ad altre società in gare e provini non autorizzati; - D'AGOSTINO DAVIDE, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS per aver sostenuto il provino; - HOXHA FLAVIO,per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS per aver sostenuto il provino; - ROMEO DAVIDE per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS per aver sostenuto il provino; - FIORENZO BESANA, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS per non aver esercitato alcun controllo in relazione all'irregolare attività posta in essere dal giocatore Roaro Marco; - STEFANO MAURI,Presidente della società Xenia srl per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS per non aver esercitato alcun controllo in relazione all'irregolare attività posta in essere dal giocatore Roaro Marco; - ASDC BASE 96 a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alle condotte poste in essere dai propri tesserati; - XENIA SRL, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine alle condotte poste in essere dai propri tesserati; Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che all'udienza del 14 luglio 2016 sono comparsi il sig. Basilico Andrea, Presidente della società deferita ASDC Base 96 ed il sig. Besana Fiorenzo e che i deferiti hanno concordato con il rappresentante della Procura l'applicazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: - ASDC BASE 96 euro 100,00 di ammenda pena base, ridotta per il rito a euro 70,00 - FIORENZO BESANA mesi tre di inibizione pena base, ridotta per il rito mesi due di inibizione. Rilevato che nessuno è comparso per gli altri deferiti, nonostante regolare convocazione; rilevato che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni: ROARO MARCO mesi 8 di inibizione; STEFANO MAURI mesi 4 di inibizione D'AGOSTINO DAVIDE 2 giornate di squalifica HOXHA FLAVIO 1 giornata di squalifica ROMEO DAVIDE 1 giornata di squalifica XENIA SRL euro 500,00 di ammenda Osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto APPLICA a ASDC BASE 96 euro 100,00 di ammenda pena base, ridotta per il rito a euro 70,00 e a FIORENZO BESANA mesi tre di inibizione pena base, ridotta per il rito mesi due di inibizione; Ritenendo inoltre che dagli atti e dai documenti depositati nel presente giudizio risulta provata la responsabilità degli altri deferiti, in quanto i giocatori hanno effettivamente partecipato alle selezioni e/o provini non autorizzati ed in particolare il sig. Roaro ha svolto l'attività di collettore di tesserati minorenni, esponendo questi ultimi a notevoli rischi personali, in particolare di natura infortunistica, in violazione delle norme federali. COMMINA a: ROARO MARCO mesi 8 di inibizione; STEFANO MAURI mesi 4 di inibizione; D'AGOSTINO DAVIDE 2 giornate di squalifica; HOXHA FLAVIO 1 giornata di squalifica; ROMEO DAVIDE 1 giornata di squalifica; XENIA SRL euro 500,00 di ammenda Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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