COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 06/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale FALCO – AMICI DI PEGU

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 06/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale FALCO - AMICI DI PEGU La Società Amici di Pegu con fax in data 2-9-16 ore 12,10 e successivo fax in data 2-9-16 ore 15,18 ha inviato reclamo in ordine alla gara in oggetto; Il reclamo è stato proposto ed è pervenuto oltre i termini previsti dal regolamento della Coppa pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 1 del 5-7-2016 Punto 3.2.3. pag. 30 per quanto attiene le gare di Coppa Lombardia, che riprende integralmente il CU Nº 356 del 8-6-2016 la LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 415/A del 7-6-2016 che dispone la :" Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti" per la stagione sportiva 2016/2017 ed in proposito tale norma stabilisce che: - gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo.", Inoltre il reclamo di che trattasi è stato inviato privo della prova dell'invio delle motivazioni alla controparte pertanto risulta inammissibile. La società Falco non ha inviato eventuali controdeduzioni. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Falco, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 2 Salvatoni Alberto, nato il 9-10-95 e nº 8 Cugini Cesare nato il 14-10-98. A 23º del 2º tempo la società Falco ha provveduto a sostituire il calciatore nº 2 Salvatoni Alberto, nato il 9-10-95 col calciatore nº13Birolini Nicola nato il 19-8-1987. In tal modo è rimasta con un solo calciatore giovane sul terreno di giuoco fino al 26º del 2º tempo quando provvedeva a sostituire il calciatore nº 9 Fiammarelli Michele nato il 8-9-1988 col nº 17 Gritti Andrea nato il 11-8-1995. Va dato atto che: il C.U. n. 1 del CRL del 5.07.2016 precisa al punto 3.2.3. lettera b) pag 32 che per le gare di Coppa Lombardia è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le norme previste per lo svolgimento dei campionati relativi alla rispettiva categoria ecc. Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2016), con C.U. nº 1 crl del 5 -7-16 Punto 3.2.1. A/4 lett b) pag. 18 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2016-17, che le Società partecipanti ai Campionati di Seconda Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: - 1 calciatore nato dal 01.01.1994 e - 1 calciatore nato dal 01.01.1995 Â… Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva." La gara si è quindi svolta in modo irregolare. PQM DELIBERA Di comminare alla società Falco la sanzione della perdita della gara per 0-3. Di dichiarare inammissibile il reclamo e addebitare la tassa reclamo alla società ricorrente, se non versata.
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