COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 06/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale BEATA GIULIANA – AURORA INDUNO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 06/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale BEATA GIULIANA - AURORA INDUNO Durante l'intervallo di giuoco l'impianto d'illuminazione del terreno di gioco cessava di funzionare per cui il direttore di gara attendeva circa 25 minuti al fine di consentire la riparazione necessaria dopo di che veniva ripreso il gioco Al 21º del secondo tempo di nuovo l'impianto d'illuminazione del terreno di gioco cessava di funzionare regolarmente per cui il direttore di gara sospendeva la gara per circa 20 minuti al fine di consentire la riparazione necessaria che tuttavia non portava a risultati positivi; perciò al direttore di gara non rimaneva che lasciare libere le squadre dichiarando definitivamente chiusa la gara. La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U. nº.19). "La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)". La società Beata Giuliana rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante eventuale causa di giustificazione. PQS DELIBERA Di comminare alla società Beata Giuliana, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it