COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/09/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD RIOZZESE Coppa Regionale Seconda Categ. Gir. 55 Gara dell’1-09-2016 tra Riozzese / Nuova Bolgiano C.U. n. 13 del CRL datato 6-09-2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/09/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD RIOZZESE Coppa Regionale Seconda Categ. Gir. 55 Gara dell'1-09-2016 tra Riozzese / Nuova Bolgiano C.U. n. 13 del CRL datato 6-09-2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società ASD RIOZZESE, rileva che come da delibera del Presidente della F.I.G.C. Pubblicato sul Cu n°415/A del 7/06/2016 e pubblicato sul Cu n° 1del CRL datato 5/07/2016 che dispone la “Abbreviazione dei termini procedurali per i reclami avanti la Corte Sportiva di Appello territoriale” Rilevato che i reclami avverso le decisioni del GS devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti che si intende impugnare; il reclamo proposto dalla Soc. Riozzese in data 8-09-2016 ore 15,26 è pervenuto oltre i termini previsti dal Regolamento della Coppa Regionale. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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