COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale ASOLA A.S.D. – CASTEL D ARIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale ASOLA A.S.D. - CASTEL D ARIO Con fax in data 8-9-2016 ore10,37 (che corregge precedente fax con data errata) la società Casteldario invia reclamo col quale asserisce che alla gara in oggetto ha partecipato il calciatore Maraldo Michele nato il 18-4-85 il quale, in quanto squalificato e non avendo in precedenza scontato la squalifica non aveva titolo a partecipare alla gara. Conseguentemente (facendo in merito riferimento all'allegato al CU Nº 2 del CRL " sanzioni da scontare") chiede che alla società Asola vengano comminate le relative sanzioni. La società Asola con fax in data 8-9-2016 ore15,32 invia controdeduzioni con le quali asserisce la regolarità dello svolgimento della gara in quanto il calciatore Maraldo Michele nato il 18-4-85 aveva già scontato la sanzione nella gara Asola - Calvina in data 2-9-15 della scorsa stagione. Chiede pertanto che il reclamo venga respinto. Dagli atti d'ufficio risulta che il calciatore Maraldo Michele della società Asola ha partecipato in data 30-8-15 alla gara di Coppa Italia della categoria Promozione San Lazzaro - Asola venendo espulso e, come da CU nº 11 del 1-9-15, squalificato per una gara. In data 2-9-15 veniva disputata la gara di Coppa Italia della categoria Promozione Asola - Calvina ed il calciatore Maraldo Michele della società Asola non risulta iscritto nell'elenco tra i partecipanti alla gara. Va da sé che in tale gara la squalifica risulta scontata e che pertanto alla gara in oggetto il citato calciatore ha partecipato avendone titolo. Va ricordato che l'allegato al CU Nº 2 del CRL " sanzioni oltre la stagione" come chiaramente scritto al punto 3.2.8 del citato comunicato ben evidenzia che : "…. Provvedimenti disciplinari che superano la stagione sportiva 2015/2016. Per opportuna memoria, in allegato al presente comunicato si pubblicano i provvedimenti disciplinari che superano la stagione sportiva 2015/2016 riguardanti: ……CALCIATORI …. Si comunica che l'elenco ha carattere PURAMENTE INDICATIVO, non costituisce decisione degli Organi di G.S. né li modifica o sostituisce. Fanno testo E SONO VIGENTI i provvedimenti a suo tempo assunti e già precedentemente pubblicati sui comunicati ufficiali del C.R.LÂ…..". La tesi prospettata dalla reclamante non trova dunque riscontro negli atti d'ufficio. Dato perciò atto che la gara è stata regolarmente disputata. P.Q.S. DELIBERA di rigettare il reclamo ed omologare come segue il risultato della gara: Asola - Casteldario: 4-1. di disporre a carico della società Casteldario l'addebito della tassa reclamo, se non versata.
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