COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 22/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 18.07.2016 a carico di : MAGGIO Luca, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 del GCS, nonché degli Artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF, per aver partecipato nel campionato juniores provinciali Girone C stagione sportiva 2015/2016 a 17 gare in posizione irregolare; BARZAGHI Marco, DE MELIS Maurizio, BORSANI Luca, MARSICO Christian, TAVAZZI Giuseppe, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 61, commi 1 e 5, 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF per aver ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore in una o più gare in cui ha partecipato il calciatore Maggio in posizione irregolare, sottoscrivendo le relative distinte; STEFANIZZI Nicoletta, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 del GCS nonché gli Artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF; ASD ARLUNO CALCIO 2010 per responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 22/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 18.07.2016 a carico di : MAGGIO Luca, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 10 comma 2 del GCS, nonché degli Artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF, per aver partecipato nel campionato juniores provinciali Girone C stagione sportiva 2015/2016 a 17 gare in posizione irregolare; BARZAGHI Marco, DE MELIS Maurizio, BORSANI Luca, MARSICO Christian, TAVAZZI Giuseppe, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 61, commi 1 e 5, 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF per aver ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore in una o più gare in cui ha partecipato il calciatore Maggio in posizione irregolare, sottoscrivendo le relative distinte; STEFANIZZI Nicoletta, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 10 comma 2 del GCS nonché gli Artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 NOIF; ASD ARLUNO CALCIO 2010 per responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, - preso atto che all’udienza fissata per il giorno 15.09.2016, STEFANIZZI Nicoletta, ASD ARLUNO CALCIO 2010 e MARSICO Christian hanno concordato con il rappresentante della Procura l'applicazione della sanzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: a MARSICO Christian, 40 giorni di squalifica; a STEFANIZZI Nicoletta, 80 giorni di inibizione; alla società ARLUNO CALCIO 2010, sei punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato juniores provinciali, stagione sportiva 2016/2017, nonché Euro 500,00 di ammenda; - rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna di DE MELIS Maurizio e TAVAZZI Giuseppe a 20 giorni di inibizione, a BARZAGHI Marco 40 giorni di inibizione, a BORSANI Luca 2 mesi di inibizione ed a MAGGIO Luca 7 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2016/2017; preso atto che i deferiti di cui sopra hanno chiesto di essere assolti e/o il minimo delle sanzioni; Osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto APPLICA a MARSICO Christian, 40 giorni di squalifica; a STEFANIZZI Nicoletta, 80 giorni di inibizione; alla società ARLUNO CALCIO 2010, sei punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato juniores provinciali, stagione sportiva 2016/2017, nonché Euro 500,00 di ammenda. Rilevato inoltre che risulta provato il comportamento contestato a DE MELIS Maurizio, a TAVAZZI Giuseppe, a BARZAGHI Marco, a BORSANI Luca ed a MAGGIO Luca in quanto il calciatore MAGGIO ha effettivamente preso parte a 17 gare del campionato juniores provinciali Girone C stagione sportiva 2015/2016, in posizione irregolare e che le richieste del rappresentante della procura devono ritenersi accoglibili in relazione alla gravità e non intenzionalità del comportamento contestato, condanna BARZAGHI Marco a 40 giorni di inibizione, BORSANI Luca a 2 mesi di inibizione, MAGGIO Luca a 7 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2016/2017, DE MELIS Maurizio e TAVAZZI Giuseppe a 20 giorni di inibizione. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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