COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 22/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale CALOLZIOCORTE – MANDELLO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 22/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale CALOLZIOCORTE - MANDELLO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 16 del 15.9.2016 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Pol. Mandello. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società Calolziocorte ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni per " ..dal 32ºal 36 del 2º tempo.." con solamente due calciatori "giovani"; pertanto chiede a carico della società citata l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Calolziocorte, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 5 Colombo Michele nato il 25-1-94; nº 7 Valsecchi Riccardo nato il 1-9-96; nº 9 Brini Davide nato il 23-3-96 e nº 11 Manzoni Manuel nato il 15-4-96. Al 26º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 5 Colombo Michele nato il 25-1-94 col nº 15 Rossi Martin nato il 10 -10 -1993 ( da questo momento aveva sul terreno di gioco tre calciatori nati dall'anno 1996 in poi );. Al 32º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 11 Manzoni Manuel nato il 15-4-96 col nº 18 Maur5i Simone nato il 11 -8 -1992 ( da questo momento non aveva più sul terreno di gioco i tre calciatori giovani ) solamente al 36º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 2 Valsecchi Marco nato nel 1993 col nº16 Panzeri Edoardo nato il 3-5-96. Quindi effettivamente dal 32º al 36 del 2º tempo la società Calolziocorte ha violato la vigente normativa in quanto in tale periodo è rimasta con un solo due calciatori nato nell'anno 1996 anziché con i tre previsti.. Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2016), con C.U. nº 1 crl del 5 -7-16 Punto 3.2.1. A/3 lett b) pag. 16 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2016-17, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: - 1 calciatore nato dal 01.01.1994 e - 2 calciatori nati dal 01.01.1995 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di: " espulsione dal campo; " casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite; L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Dato atto che la società Calolziocorte non ha inviato deduzioni. A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Calolziocorte la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.
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