COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 06/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale pervenuto del 30 giugno 2016 a carico di: PUGLIESE Paolo, amministratore unico della società, Vigevano Calcio S.r.l., iscritta nel campionato di serie D per le stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 e nel campionato di Eccellenza per le stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, nel periodo dal 06.02.12 al 23.04.13 ed amministratore di fatto della stessa dal 17.2.2012 al 24.9.2014, nonchè socio unico dal 17.2.2012 al 24.9.2014 (data della sentenza di fallimento della società), per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C. e dell’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver determinato la cattiva gestione della società, in stato di grave crisi finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica, che ne ha causato il dissesto e il successivo fallimento ed in particolare, per aver omesso di depositare le scritture contabili e la documentazione a cui si è tenuti alla conservazione per legge, per aver utilizzato modalità non conformi alle disposizioni federali per regolare i rapporti economici con i tesserati, per aver usato proprie personali attività (l’Associazione ASD Accademia Giovani e la Works Italia srl) al fine di mettere sotto contratto i giocatori e la dirigenza della società fallita e per non aver proceduto a ripianare in misura adeguata le ingenti perdite accumulate dalla società; RAINIS Claudio, amministratore unico della società Vigevano Calcio Srl, dal 23.04.13 al 24.9.2014 (data della sentenza di fallimento), per la violazione dell’art. 1 bis, comma I del C.G.S della F.I.G.C. e dell’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F., per aver contribuito, con la propria gestione della società, al dissesto economico-patrimoniale della società che ne ha determinato il fallimento, per non aver effettuato le necessarie operazioni di risanamento ed in particolare, per aver omesso di depositare le scritture contabili e la documentazione a cui si è tenuti alla conservazione per legge e per aver consentito al sig. Paolo PUGLIESE di svolgere le funzioni di amministratore di fatto della società.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 06/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale pervenuto del 30 giugno 2016 a carico di: PUGLIESE Paolo, amministratore unico della società, Vigevano Calcio S.r.l., iscritta nel campionato di serie D per le stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 e nel campionato di Eccellenza per le stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, nel periodo dal 06.02.12 al 23.04.13 ed amministratore di fatto della stessa dal 17.2.2012 al 24.9.2014, nonchè socio unico dal 17.2.2012 al 24.9.2014 (data della sentenza di fallimento della società), per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. della F.I.G.C. e dell'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., per aver determinato la cattiva gestione della società, in stato di grave crisi finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica, che ne ha causato il dissesto e il successivo fallimento ed in particolare, per aver omesso di depositare le scritture contabili e la documentazione a cui si è tenuti alla conservazione per legge, per aver utilizzato modalità non conformi alle disposizioni federali per regolare i rapporti economici con i tesserati, per aver usato proprie personali attività (l'Associazione ASD Accademia Giovani e la Works Italia srl) al fine di mettere sotto contratto i giocatori e la dirigenza della società fallita e per non aver proceduto a ripianare in misura adeguata le ingenti perdite accumulate dalla società; RAINIS Claudio, amministratore unico della società Vigevano Calcio Srl, dal 23.04.13 al 24.9.2014 (data della sentenza di fallimento), per la violazione dell'art. 1 bis, comma I del C.G.S della F.I.G.C. e dell'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F., per aver contribuito, con la propria gestione della società, al dissesto economico-patrimoniale della società che ne ha determinato il fallimento, per non aver effettuato le necessarie operazioni di risanamento ed in particolare, per aver omesso di depositare le scritture contabili e la documentazione a cui si è tenuti alla conservazione per legge e per aver consentito al sig. Paolo PUGLIESE di svolgere le funzioni di amministratore di fatto della società. Con provvedimento del 30 giugno 2016 pervenuto a Questo Tribunale in data 1 luglio 2016, il Procuratore Federale, letta la relazione di indagine ed esaminati i relativi allegati; vista la comunicazione di conclusione delle indagini; deferiva avanti Questo Tribunale il sig. Paolo PUGLIESE ed il sig. Claudio RAINIS per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, rilevato che il deferito, sig. Pugliese, alle udienze dell'8 e del 29 settembre 2016, faceva presente di aver acquisito la società, Vigevano Calcio S.r.l., nel 2012 già in grave dissesto finanziario e di aver tentato in tutti i modi di risanarla senza riuscirvi, avvalendosi anche dell'apporto di un altro esperto imprenditore, il sig. RAINIS e di aver omesso la presentazione dei bilanci in quanto non era in grado di provvedere alla loro predisposizione stante la situazione contabile societaria carente; rilevato che il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia requisitoria, chiedeva la condanna del sig. PUGLIESE Paolo, all'inibizione per anni 5 e l'ammenda di Euro 15.000,00 e del sig. RAINIS Claudio all'inibizione per anni 3 e l'ammenda di Euro 5.000,00. preso atto che il deferito, Paolo Pugliese, faceva presente di aver tentato in tutti i modi di salvare la società Vigevano Calcio Srl, senza esservi riuscito, in seguito ad una situazione economico finanziaria già troppo compromessa dai precedenti amministratori, chiedendo l'assoluzione ed in ogni caso rimettendosi alla decisione del Tribunale Federale Territoriale, con l'applicazione, ove possibile, del minimo delle sanzioni; OSSERVA dalle risultanze probatorie agli atti del presente giudizio, ed in particolare dalla copiosa documentazione versata in atti risulta provata la violazione da parte dei deferiti PUGLIESE Paolo e RAINIS Claudio dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S della F.I.G.C. e dell'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. D'altro canto, è lo stesso Paolo Pugliese ad ammettere di non aver depositato i bilanci relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012 come imposto dalla normativa vigente. Risulta altresì fatto incontrovertibile che la società sia stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia in data 24.9.2014, in seguito al suo stato di insolvenza, e che il curatore fallimentare nella relazione ex art. 33 della L.F., oltre ad aver rilevato il mancato deposito dei bilanci d'esercizio per 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, ha sottolineato la mancanza di qualsivoglia scrittura cantabile obbligatoria, nonché documentazione contabile/fiscale di cui si ha l'obbligo giuridico di conservazione. La gravità dei comportamenti giustifica l'applicazione delle sanzioni dell'inibizione e dell'ammenda nei termini qui di seguito indicati, tenendo altresì in considerazione il comportamento tenuto dai deferiti nel presente giudizio e la categoria di appartenenza della società. Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità del sig. Paolo PUGLIESE e del sig. Claudio RAINIS, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S della F.I.G.C. e dell'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. e per l’effetto commina al sig. PUGLIESE Paolo, l'inibizione per anni 3 e mesi 6 da scontarsi all'atto di nuova iscrizione presso la FIGC, nonchè l'ammenda di Euro 3.500,00 ed al sig. RAINIS Claudio l'inibizione per anni 2 da scontarsi all'atto di nuova iscrizione presso la FIGC, nonchè l'ammenda di Euro 1.000,00. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it