COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale VERGIATESE – GAVIRATE CALCIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/10/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
VERGIATESE - GAVIRATE CALCIO
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 22 del 6.10.2016 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Gavirate.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Modde Francesco nato il 5-2-96, in posizione irregolare in quanto squalificato come da CU del CRL nº67 del 5-5-2016.
Infatti tale calciatore essendo stato ammonito nella gara Vergiatese -Castanese del 1-5-16 risulta squalificato per una gara per recidività in ammonizione (5^) come da CU del CRL nº67 del 5-5-2016 e tale sanzione, residuo della scorsa stagione, doveva essere scontata nel presente campionato.
Dagli atti d'ufficio non risulta che tale sanzione sia stata scontata. Dagli atti di gara risulta inoltre che effettivamente la società Vergiatese ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 13 partecipando attivamente alla gara dal39º del 2º tempo in sostituzione di altro calciatore.
Pertanto il calciatore in questione non aveva titolo a partecipare alla gara.
La società Vergiatese non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Visti gli artt.17-22 e 46 del CGS.
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto:
a) di comminare alla società Vergiatese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società Vergiatese l'ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Modde Francesco della società Vergiatese per una ulteriore gara;
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 9/11/2016 il dirigente accompagnatore sig. Corti Arnoldo della società Vergiatese;
e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.