COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale FROG MILANO – ARCA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale FROG MILANO - ARCA Alle ore 20,15 l'Arbitro durante il riscaldamento prima della gara avvertiva un'esplosione che provocava un incendio nella cabina contenente la centralina dell'impianto elettrico dei fari per la illuminazione del terreno di giuoco: immediato l'intervento dei dirigenti locali che spegnevano l'incendio; tuttavia uno dei quattro pali forniti di fari per l'illuminazione del terreno di giuoco non funzionava. Nonostante la richiesta delle due squadre il direttore di gara riteneva impossibile la disputa della gara a causa di una zona buia di campo pertanto lasciava libere le squadre. La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U. nº.19). "La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)". La società Frog Milano rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante causa di giustificazione. PQS DELIBERA Di comminare alla società Frog Milano, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.
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