COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale LA FORTEZZA – VIGEJUNIOR

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale LA FORTEZZA - VIGEJUNIOR Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 20 del 6.10.2016 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Vigejunior. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Rosano Armando, nato il 1-8-73, in posizione irregolare in quanto squalificato. La società La Fortezza con fax in data 11-10-2012 (!!!) trasmesso da: gli amici di Win ……. nº 033140….. datato Legnano 10 ottobre 2016, qui pervenuto in data 11-10-2016 ore 14,06 al fax del CRL nº 0221722222, come da rapporto della gestione delle comunicazioni, ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali si limita a significare che: " in data 30 settembre us. ed in data 3 ottobre us riceveva a mezzo posta elettronica …. due missive ….. di cui si allega copia ….. non vi era alcun allegato al di fuori di nº 2 fogli con codici incomprensibili … ….. risultano illeggibili. Ciò premesso questa società alla data odierna non ha ricevuto alcun reclamo ……. si richiede giudicare irregolare ed inammissibile il reclamo proposto": Come asserito dalla società La Fortezza, che peraltro si rileva non aver inviato alla controparte copia delle controdeduzioni, le note mail della reclamante sono pervenute alla società La Fortezza in data 30 settembre us e 3 ottobre us e se, come dichiarato, tali comunicazioni erano illeggibili, ben poteva la società La Fortezza applicando la normale diligenza richiedere alla controparte un nuovo invio della documentazione e nel contempo ai sensi dell'art 38 comma 3e dell'art 34 comma 4 bis del CGS chiedere allo scrivente termini a difesa al fine dell'invio delle controdeduzioni. Ciò non è avvenuto anzi senza apparentemente conoscere le motivazioni del reclamo chiede con le proprie controdeduzioni che il reclamo venga giudicato irregolare ed inammissibile. Dagli atti d'ufficio risulta che il calciatore Rosano Armando è stato ammonito nella gara Pavia - Roncalli del 22-4-16 gara dei Play Off ritorno della 1^ giornata, militando nella società Roncalli che non ha più disputato altre gare e conseguentemente è stato squalificato per recidività in (seconda) ammonizione per una gara come da Cu nº 64 del 29-4-16 del CRL: e tale sanzione doveva essere scontata nella gara di che trattasi. Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società L Fortezza ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 4. Pertanto il citato calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara. Visti gli artt.17-22 e 46 del CGS. DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società La Fortezza la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6; b) di comminare alla società La Fortezza l'ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Rosano Armando della società La Fortezza per una ulteriore gara; d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 10/11/2016 il dirigente accompagnatore sig. Rausa Michele della società La Fortezza ; e) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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