COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC NUOVA BOLGIANO – Camp. 2° Categoria Gir. Q Gara del 02/10/2016 tra AC Nuova Bolgiano / Pro Paullo C.U. n. 11 della Delegazione di Milano datato 06.10.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC NUOVA BOLGIANO – Camp. 2° Categoria Gir. Q Gara del 02/10/2016 tra AC Nuova Bolgiano / Pro Paullo C.U. n. 11 della Delegazione di Milano datato 06.10.2016 La Società AC NUOVA BOLGIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, VANACORE Michelangelo, sino all’08.12.2016 per aver compiuto un gesto di violenza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, sostenendo che la squalifica è eccessiva in relazione alla gravità del gesto ed in considerazione del fatto che tale gesto non è stato volontario bensì accidentale. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo osserva. Dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che il VANACORE ha effettivamente colpito un calciatore avversario con un atto violento da sanzionare ai sensi dell’Art. 19, comma 4, lettera b), del CGS. La gravità del gesto, valutata applicando gli abituali criteri adottati da Questa Corte secondo equità, giustifica una lieve mitigazione della squalifica comminata al calciatore. Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE La squalifica comminata al calciatore, VANACORE Michelangelo, a tutto il 2 dicembre 2016 e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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