COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 21/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD MORAZZONE Coppa Italia Promozione Gir. N. 33 Gara del 5-10-2016 tra Besnatese / Morazzone C.U. n. 23 del CRL datato 13.10.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 21/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD MORAZZONE Coppa Italia Promozione Gir. N. 33 Gara del 5-10-2016 tra Besnatese / Morazzone C.U. n. 23 del CRL datato 13.10.2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società MORAZZONE, rilevato che come da delibera del Presidente federale pubblicata sul C.U. n. 217/A del 14/12/2015 della F.I.G.C., che dispone l'abbreviazione dei termini procedurali per i reclami relativi alle gare di coppe regionali proposti alla Corte d'Appello Territoriale entro le ore 12,00 il giorno successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale e trascritta sul C.U. n. 36 del CRL datato 17/12/2015 Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL in data 19/10/2016 ore 16:48 come evidenziato dalla e-mail con la quale è pervenuto il ricorso e, che il provvedimento disciplinare del GS è stato pubblicato in data 13/10/2016 sul C.U. n. 23 del CRL., pertanto il reclamo è tardivo. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa Reclamo società ACD FROG MILANO – Coppa Lombardia Juniores Prov. Gir. 14 Gara del 04/10/2016 tra ACD Frog Milano / Arca C.U. n. 23 del CRL datato 13.10.2016 La Società ACD FROG MILANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, sostenendo che la sanzione è ingiusta in quanto l'arbitro non le aveva nemmeno concesso il termine per ripristinare il guasto dell'impianto di illuminazione nei tempi e nei termini richiesti dal Regolamento. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo, inviato nei termini anche alla squadra avversaria, osserva. Dal rapporto arbitrale emerge che l'arbitro, verificatosi prima dell'inizio della gara un guasto all'illuminazione, ha sospeso la gara, senza concedere alla società reclamante il tempo necessario per ripristinare l'illuminazione. Si rende pertanto equo disporre la ripetizione della gara. Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in accoglimento del reclamo proposto, DISPONE la ripetizione della gara demandando al Comitato i provvedimenti di sua competenza e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it