COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale LA FORTEZZA – ELLE ESSE 96

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale LA FORTEZZA - ELLE ESSE 96 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 24 del 20-10-16 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società La Fortezza. Col reclamo, regolarmente presentato, la società citata asserisce che la gara ha avuto svolgimento irregolare in quanto il direttore di gara dopo aver segnalato il quinto fallo cumulativo a carico della società La Fortezza “…. al 31° del 1° tempo fischiava il sesto fallo cumulativo ……. ma senza alcun preciso motivo non faceva battere il previsto tiro libero bensì un normale calcio di punizione diretto (con barriera) nonostante le proteste degli avversari…. a seguito della predetta punizione gli avversari segnavano una rete “. Lamentando quindi che durante l’intervallo venivano chieste all’arbitro spiegazioni “…. in merito all’episodio …. nella considerazione che il tiro libero poteva essere calciato e quindi anche sbagliato dall’avversario, non influendo così sul risultato “ e significando che era presente l’osservatore AIA “ …. il quale al termine della partita all’interno dello spogliatoio dell’arbitro confermava quanto accaduto e precisamente l’errore tecnico “ per tali motivi chiede “ la ripetizione della gara in quanto il risultato veniva viziato gravemente dall’errore tecnico….”. La società Elleesse non ha inviato deduzioni Dagli atti ufficiali di gara si rileva che quanto segnalato dalla reclamante non corrisponde a quanto riferisce il direttore di gara il quale come anche da comunicazione telefonica e da supplemento in data 25-10-16, precisa e comunica che nell’occasione lamentata era stato concesso e segnalato ( come da mano alzata ) il quinto fallo poi regolarmente battuto e finito in rete. Peraltro il direttore di gara segnala che al colloquio coll’osservatore arbitrale non erano presenti dirigenti della reclamante. In proposito occorre osservare che quand’anche, e così non è, si fosse verificato un errore tecnico è del tutto evidente che tale errore avrebbe svantaggiato la sola società Elleesse che anziché battere la punizione senza l’ostacolo della barriera ha dovuto effettuare il tiro con l’ostacolo della barriera con evidente vantaggio per la reclamante. Inoltre è chiaro che le eventuali osservazioni o asserzioni (eventualmente indebitamente fatte a dirigenti) da parte dell’osservatore arbitrale, a norma dell’articolo 35 del CGS non hanno alcun valore probatorio riguardo fatti di gara e quindi nessuna influenza sulle decisioni da assumersi da parte degli Organi di GS: il compito dell’osservatore arbitrale riguarda quindi esclusivamente la valutazione tecnica in ordine alla prestazione del direttore di gara. La tesi prospettata dalla reclamante comunque non trova riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa con il proprio reclamo hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio; infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi sono fonte primaria privilegiata di prova e costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari. Il reclamo va quindi rigettato sia perché i fatti addotti contrastano con la versione del direttore di gara sia perché l'eventuale errore tecnico, se si fosse verificato, avrebbe svantaggiato la sola società Ellesse a vantaggio proprio della reclamante. Dato perciò atto che la gara è stata regolarmente disputata. P.Q.S. DELIBERA di omologare come segue il risultato della gara: La Fortezza - Elleesse 96 : 5-7. di disporre a carico della società La Forteza l'addebito della tassa reclamo, se non versata
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