COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO – Camp. Giov. Reg. Gir. D Gara del 22.09.2016 tra FCD Andice Pioltellese / ASD Accademiapavese S. Genesio C.U. n. 22 del CRL datato 06.10.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO – Camp. Giov. Reg. Gir. D Gara del 22.09.2016 tra FCD Andice Pioltellese / ASD Accademiapavese S. Genesio C.U. n. 22 del CRL datato 06.10.2016 La Società A.S.D. ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S., con la quale veniva comminata la sanzione della perdita della gara per 0-3, per aver schierato il giocatore Amantia Gabriele in posizione irregolare, sostenendo che il reclamo proposto dalla squadra avversaria non avrebbe dovuto trovare accoglimento poiché non notificato ritualmente all’odierna reclamante, così come invece prevede il CGS. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo, inviato nei termini anche alla squadra avversaria, osserva. Dalla documentazione presente in atti, risulta effettivamente che la società ANDICE PIOLTELLESE indirizzava il proprio reclamo al GS presso F.I.G.C. – L.N.D. Com. Reg. Lombardia e per conoscenza alla società A.S.D. ACCADEMIAPAVESE S.GENESIO, però non già presso l’indirizzo corretto che risulta dagli atti ufficiali depositati (anagrafe delle società), ma ad un altro non meglio identificato riferimento presso Olivo Assicurazioni, avente indirizzo differente. Sul punto, giova precisare che quest’ultima comunicazione non risulta infatti ritirata dalla società odierna reclamante, né da altro soggetto. Va altresì osservato che la società ANDICE PIOLTELLESE non ha provveduto a depositare alcuna controdeduzione atta a chiarire la circostanza. Per i motivi sopra descritti, tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ACCOGLIE Il reclamo proposto e per effetto, conferma il risultato della partita di 1 a 6. Manda invece alla Procura, per i provvedimenti di sua competenza in relazione a quanto rilevato dal GS in merito alla posizione irregolare del calciatore Amantia Gabriele. Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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