COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD TREZZANO CALCIO – Camp. Eccellenza – Gir. A Gara del 12.10.2016 tra Trezzano Calcio / Verbano C.U. n. 24 del CRL datato 20.10.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD TREZZANO CALCIO – Camp. Eccellenza - Gir. A Gara del 12.10.2016 tra Trezzano Calcio / Verbano C.U. n. 24 del CRL datato 20.10.2016 La società ASD TREZZANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo – che ha comminato la sanzione di ammenda di € 100,00 per l'assenza dell'ambulanza durante lo svolgimento della gara – chiedendo l'annullamento del provvedimento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva: dal rapporto arbitrale non risulta riportato in nessuna parte la circostanza della non presenza dell'ambulanza durante lo svolgimento della gara del 12.10.16. Inoltre la società ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale si evince il pagamento di € 100,00 alla Croce Verde Trezzano Servizio Ambulanze per emergenze 118 per assistenza sanitaria nei giorni 12 e 16 ottobre 2016. Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene fondato il ricorso Tanto premesso e ritenuto ACCOGLIE Il ricorso ed annulla la sanzione comminata dal GS Dispone l’accredito della relativa tassa.
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