COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD F.M. PORTICHETTO – Camp. 1° Categoria Gir. B Gara del 16.10.2016 tra Ceriano Laghetto / F.M. Portichetto C.U. n. 24 del CRL datato 20.10.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD F.M. PORTICHETTO – Camp. 1° Categoria Gir. B Gara del 16.10.2016 tra Ceriano Laghetto / F.M. Portichetto C.U. n. 24 del CRL datato 20.10.2016 La Società ASD F.M. PORTICHETTO ha proposto reclamo ritenendo eccessiva la squalifica fino al 30/11/2016, comminata dal GS al calciatore GASPARINI Davide, tenuto conto che il calciatore non ha toccato o non ha tentato di toccare il direttore di gara come indicato nel referto di gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo, rileva che dal referto arbitrale emerge chiaramente che il Davide GASPARINI ha offeso gravemente l'arbitro, bestemmiando e mettendogli una mano sul petto. La gravità del comportamento, alla luce degli abituali criteri adottati da Questa Corte, giustifica la squalifica comminata al calciatore GASPARINI Davide dal GS che pertanto merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il ricorso proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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