COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società CITTA’ DI OPERA ASD – Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 09/10/2016 tra Città di Opera ASD / Oratorio San Gaetano C.U. n. 12 della Delegazione di Milano datato 13.10.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società CITTA’ DI OPERA ASD - Camp. 2° Categoria Gir. R Gara del 09/10/2016 tra Città di Opera ASD / Oratorio San Gaetano C.U. n. 12 della Delegazione di Milano datato 13.10.2016 La Società CITTA’ DI OPERA ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, LI FAUCI Francesco fino al giorno 31/12/2016 per aver tenuto un comportamento violento nei confronti di un giocatore della squadra avversaria e rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro, sostenendo che la squalifica è eccessiva in relazione alla gravità dei fatti che vengono integralmente contestati dalla Società reclamante. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo osserva. Dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge che il LI FAUCI Francesco ha effettivamente tenuto una condotta violenta avendo tirato una pedata con vigoria sproporzionata all’altezza del ginocchio di un avversario, provocando la fuoriuscita di sangue. Alla notifica del provvedimento da parte dell’arbitro, il LI FAUCI rivolgeva frasi ingiuriose e gravi minacce. La gravità del comportamento, valutata applicando gli abituali criteri adottati da Questa Corte secondo equità, giustifica la sanzione comminata al LI FAUCI Francesco dal GS che pertanto merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto Corte Sportiva d’Appello Territoriale, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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