COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale pervenuto del 21 settembre 2016 a carico di: ROSSANIGO Carlo, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. per aver assunto un atteggiamento gravemente irriguardoso ed ingiurioso nei confronti del presidente e del DT della ASCD Torino Club in occasione della gara Torino Club /Accademia Inter del 13.12.2015 Campionato Giovanissimi Regionale Girone A.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale pervenuto del 21 settembre 2016 a carico di: ROSSANIGO Carlo, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. per aver assunto un atteggiamento gravemente irriguardoso ed ingiurioso nei confronti del presidente e del DT della ASCD Torino Club in occasione della gara Torino Club /Accademia Inter del 13.12.2015 Campionato Giovanissimi Regionale Girone A. Con provvedimento del 21 settembre 2016, il Procuratore Federale, letta la relazione di indagine ed esaminati i relativi allegati; vista la comunicazione di conclusione delle indagini; deferiva avanti Questo Tribunale il sig. ROSSANIGO Carlo per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, rilevato che il Rappresentante della Procura Federale chiedeva la condanna del sig. ROSSANIGO Carlo, a 3 giornate di squalifica; preso atto che il calciatore deferito ha chiesto di essere assolto o quanto meno il minimo delle sanzioni in quanto era stato oggetto di provocazione; OSSERVA dalle risultanze probatorie agli atti del presente giudizio, esaminata la memoria depositata dal deferito, sussiste la violazione contestata al calciatore nell'atto di deferimento, consistita in atteggiamento irriguardoso ed ingiurioso nei confronti del presidente e del DT della ASC Torino Club in occasione della gara Torino Club /Accademia Inter del 13.12.2015 Campionato Giovanissimi Regionale Girone A, peraltro provocato dalla situazione e dell'atteggiamento venutosi a determinare tra i dirigenti della ASCD Torino Club ed il calciatore. La gravità del comportamento tenuto dal ROSSANIGO ed il contesto in cui è avvenuto giustificano l'applicazione della sanzione della squalifica nei termini qui di seguito indicati. Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità del ROSSANIGO Carlo, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. e per l’effetto commina al ROSSANIGO Carlo la squalifica per 2 giornate da scontarsi nel campionato di appartenenza. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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