COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 10/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POL. SOLESE – Camp. 2° Categoria Gir. P Gara del 23.10.2016 tra Pol. Solese / Palazzolo Milanese C.U. n. 14 della Delegazione di Milano datato 27.10.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 10/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POL. SOLESE – Camp. 2° Categoria Gir. P Gara del 23.10.2016 tra Pol. Solese / Palazzolo Milanese C.U. n. 14 della Delegazione di Milano datato 27.10.2016 La Società POL. SOLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre giornate il calciatore DIOUF SERIF Oumar, per comportamento offensivo nei confronti di un avversario, e per cinque giornate il calciatore BARBI Mattia per atto di violenza nei confronti di un avversario. Afferma la reclamante che il giocatore DIOUF SERIF Oumar avrebbe reagito ad una frase a sfondo razzista pronunciata da un avversario apostrofandolo con un'espressione oltraggiosa e che al termine della gara lo avrebbe raggiunto. Il sig. Barbi sarebbe intervenuto per evitare lo scontro tra i giocatori, mentre le frasi offensive sarebbero state pronunciate da giocatore della squadra avversaria. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo, osserva. Le circostanze dell'accaduto così come esposte dalla reclamante trovano conferma in quanto esposto dall'arbitro. Il direttore di gara conferma infatti la circostanza dell'espressione oltraggiosa all'avversario e che il sig. DIOUF SERIF Oumar abbia raggiunto l'avversario al termine della gara. L'arbitro tuttavia riporta che tra i due vi sia stato un contatto fisico, limitato ad alcune spinte ed insulti e che il sig. Barbi all'esterno della mischia colpiva un avversario. Il comportamento offensivo e aggressivo del sig. DIOUF SERIF Oumar e quello connotato della violenza posto in essere dal sig. BARBI, sono in ogni caso da ritenersi gravi e, valutati applicando gli abituali criteri adottati da Questa Corte, non giustificano alcuna mitigazione della sanzione. Tanto premesso e ritenuto, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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