COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 10/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 06.10.2016 a carico di TOSETTI Franco, MORANDI Guido, PIZZERA Pierpaolo e GIUSSANI Luca, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione al combinato disposto di cui al punto 8.3 lett. b) del CU n. 1 del SGS per la stagione sportiva 2015/2016 pubblicato in data 01.07.2015 ed al punto 3 lett. b) della Guida ai Tornei Giovanili stagione sportiva 2015/2016; APD MONNET XENIA SPORT per responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 10/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 06.10.2016 a carico di TOSETTI Franco, MORANDI Guido, PIZZERA Pierpaolo e GIUSSANI Luca, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione al combinato disposto di cui al punto 8.3 lett. b) del CU n. 1 del SGS per la stagione sportiva 2015/2016 pubblicato in data 01.07.2015 ed al punto 3 lett. b) della Guida ai Tornei Giovanili stagione sportiva 2015/2016; APD MONNET XENIA SPORT per responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, - preso atto che all’udienza fissata per il giorno 03.1.2016, il Rappresentante della Procura dava atto che con i deferiti era stato raggiunto un accordo ai sensi dell'Art. 32 sexies del CGS in ordine all'applicazione delle sanzioni, producendone relative copie e chiedeva di estinguere il giudizio per cessazione della materia del contendere; - rilevato che nessuno dei deferiti è comparso; Osserva la richiesta della procura federale merita di essere accolta, essendo effettivamente cessata la materia del contendere, per intervenuto accordo tra la procura ed i deferiti ai sensi dell'Art. 32 sexies del CGS dichiara estinto il giudizio. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it