COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 10/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 06.10.2016 a carico di BIANCARDI Dario, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 43, comma 5 delle NOIF per non aver inviato agli organi competenti della FIGC la certificazione attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività agonistica da parte del calciatore, TONINI Federico; ASD CALCIO GHEDI ora in seguito a cambio di denominazione ASD CALCIO BASSA BRESCIANA, per responsabilità oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 10/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 06.10.2016 a carico di BIANCARDI Dario, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 43, comma 5 delle NOIF per non aver inviato agli organi competenti della FIGC la certificazione attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività agonistica da parte del calciatore, TONINI Federico; ASD CALCIO GHEDI ora in seguito a cambio di denominazione ASD CALCIO BASSA BRESCIANA, per responsabilità oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che il deferito, BIANCARDI Dario ed il rappresentante della Procura hanno raggiunto un accordo sull'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 23 del CGS nei seguenti termini: 30 giorni di inibizione; rilevato che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare alla ASD CALCIO GHEDI, ora ASD CALCIO BASSA BRESCIANA, l'ammenda di Euro 300,00; - rilevato che nessuno è comparso per la ASD CALCIO GHEDI, ora ASD CALCIO BASSA BRESCIANA, all'udienza del 03.11.2016, nonostante regolare convocazione; Osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità del deferito BIANCARDI Dario e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto APPLICA a BIANCARDI Dario, 30 giorni di inibizione; Rilevato inoltre che risulta provato il comportamento contestato nell'atto di deferimento con conseguente responsabilità oggettiva della società ASD CALCIO GHEDI la quale ha semplicemente mutato denominazione in ASD CALCIO BASSA BRESCIANA, rimanendo il medesimo soggetto giuridico, con stessa matricola e stessa partita IVA, condanna ASD CALCIO GHEDI, ora ASD CALCIO BASSA BRESCIANA all'ammenda di Euro 300,00. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it