COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 11/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD GSO AURORA TRESCORE – Camp. 2° Categoria Gir. B Gara del 30.10.2016 tra La Torre – ASD GSO Aurora Trescore C.U. n. 16 della Delegazione di Bergamo datato 04.11.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 11/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD GSO AURORA TRESCORE – Camp. 2° Categoria Gir. B Gara del 30.10.2016 tra La Torre - ASD GSO Aurora Trescore C.U. n. 16 della Delegazione di Bergamo datato 04.11.2016. La Società ASD GSO AURORA TRESCORE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BELOTTI Lorenzo per 3 gare, lamentando che la sanzione è eccessiva considerato che il calciatore non ha tenuto alcun comportamento violento. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva. Dagli atti del giudizio emerge chiaramente che il calciatore BELOTTI, a gioco fermo, non ha tenuto un comportamento violento nei confronti di un avversario, bensì irriguardoso e comunque connotato da non piena apparente volontarietà. La gravità del gesto giustifica una riduzione della squalifica. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica comminata al calciatore, BELOTTI a una gara. Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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