COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 10.10.2016 a carico di MELGRATI LUIGI, Presidente della ASD CALDERARA e BERTI ANDREA, allenatore della ASD Calderara, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione al punto 2 punto 6, del comunicato n. 1 SGS Stagione sportiva 2014-2015 per aver permesso e/o non impedito di prendere parte a due allenamenti-provino tenutisi rispettivamente il 07 e il 14 giugno 2015 in assenza del necessario nulla osta della società di appartenenza, nonché della preventiva autorizzazione del settore giovanile scolastico. MEGNA DANIELE DOMENICO, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione al punto 2 punto 6, del comunicato n. 1 SGS Stagione sportiva 2014-2015, per aver preso parte in qualità di calciatore a due allenamenti-provino tenutisi rispettivamente il 07 e il 14 giugno 2015 in assenza del necessario nulla osta della società di appartenenza, nonché della preventiva autorizzazione del settore giovanile scolastico. ASD CALDERARA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 CGS per le condotte ascrivibili ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 10.10.2016 a carico di MELGRATI LUIGI, Presidente della ASD CALDERARA e BERTI ANDREA, allenatore della ASD Calderara, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione al punto 2 punto 6, del comunicato n. 1 SGS Stagione sportiva 2014-2015 per aver permesso e/o non impedito di prendere parte a due allenamenti-provino tenutisi rispettivamente il 07 e il 14 giugno 2015 in assenza del necessario nulla osta della società di appartenenza, nonché della preventiva autorizzazione del settore giovanile scolastico. MEGNA DANIELE DOMENICO, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione al punto 2 punto 6, del comunicato n. 1 SGS Stagione sportiva 2014-2015, per aver preso parte in qualità di calciatore a due allenamenti-provino tenutisi rispettivamente il 07 e il 14 giugno 2015 in assenza del necessario nulla osta della società di appartenenza, nonché della preventiva autorizzazione del settore giovanile scolastico. ASD CALDERARA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 CGS per le condotte ascrivibili ai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che i deferiti, MELGRATI LUIGI, BERTI ANDREA e ASD CALDERARA con il rappresentante della Procura hanno raggiunto un accordo sull'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 23 del CGS nei seguenti termini: MELGRATI LUIGI 2 mesi di inibizione; BERTI ANDREA 30 giorni di squalifica ASD CALDERARA Euro 150,00 di ammenda - rilevato che nessuno è comparso per il calciatore Megna Daniele Domenico, all'udienza del 10.11.2016, nonostante regolare convocazione; Osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti, MELGRATI LUIGI, BERTI ANDREA e ASD CALDERARA pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto APPLICA a MELGRATI LUIGI 2 mesi di inibizione; a BERTI ANDREA 30 giorni di squalifica alla società ASD CALDERARA Euro 150,00 di ammenda Rilevato inoltre che risulta provato il comportamento contestato nell'atto di deferimento al calciatore Megna Daniele Domenico, il quale ha effettivamente partecipato a due allenamenti-provino con la ASD Calderara in assenza del necessario nulla osta della società di appartenenza come indicato nell'atto di deferimento condanna MEGNA DANIELE DOMENICO, alla squalifica di una giornata da scontarsi nel campionato di appartenenza stagione sportiva 2016-2017. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it