COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 01/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale ATLETICO S.GIULIANO 1936 – REAL MILANO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 01/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale ATLETICO S.GIULIANO 1936 - REAL MILANO Visti gli atti ufficiali di gara. Sentito il direttore di gara e visto il supplemento di rapporto. Rilevato che: - La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 48° minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che ha visto coinvolti a vario titolo, per ben tre minuti, quasi tutti i calciatori presenti in campo di entrambe le Società che si sono scambiati spinte, calci e pugni. - L’Arbitro ha individuato solo alcuni tra i calciatori partecipanti alla rissa e precisamente i calciatori della soc. Atletico San Giuliano signori: Ciavarella Christian il quale a seguito di fallo ricevuto prima colpiva con due pugni l’avversario e quando questi era a terra lo colpiva ripetutamente con pugni scatenando la rissa; Colacchio Alberto colpiva con pugni ripetuti i calciatori avversari; Merafina Luca Francesco colpiva con pugni ripetuti i calciatori avversari, Sala Riccardo colpiva i calciatori avversari. - Individuava poi i calciatori della soc. Real Milano Capperucci Diego il quale intervenuto a difesa dei compagni colpiva con pugni e sberle gli avversari; Valzasina Marco il quale intervenuto a difesa dei compagni colpiva con pugni e schiaffi gli avversari. - Il direttore di gara non è stato invece in grado, a causa della grande confusione, di identificare gli altri calciatori subito dopo intervenuti nella rissa e di distinguere con precisione le diverse responsabilità di ciascuno dei partecipanti anche perché alcuni di essi si erano tolti la maglia. - Constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro, perché avrebbe dovuto espellere tutti i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, l’Arbitro decideva di considerare la gara sospesa in via definitiva a decorrere dal 48° minuto del secondo tempo. - La società Real Milano ha inviato nota in data 26-11-2016 trasmessa il 28-11-16 a mezzo fax che, non rivestendo le forme e le modalità previste dal CGS non viene assunta quale mezzo di prova. - Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art. 17 ( ex 12 comma 2) del C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n°.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che”….. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (C.A.F. in C.U. n°.27 del 19-05-1994). - Dato atto che i dirigenti di entrambe le società si sono adoperati in ogni modo per por fine alla rissa e tale comportamento sarà valutato al fine di contenere la sanzione a carico delle società; P.Q.S. DELIBERA a) di comminare alle Società Atletico San Giuliano e Real Milano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della partita in oggetto, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S.; nonché di comminare ad entrambe le Società la sanzione dell'ammenda pari a € 150,00 in quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo parecchi dei propri calciatori presenti in campo; b) di squalificare per sei gare il calciatore della soc. Atletico San Giuliano, Ciavarella Christian per i motivi su esposti. c) di squalificare per quattro gare i calciatori della soc. Atletico San Giuliano, Colacchio Alberto e Merafina Luca Francesco per i motivi su esposti. d) di squalificare per tre gare il calciatore della soc. Atletico San Giuliano, Sala Riccardo per i motivi su esposti. e) di squalificare per quattro gare i calciatori della soc. Real Milano, Capperucci Diego e Valzasina Marco per i motivi su esposti. f) di squalificare per tre gare il calciatore della soc. Real Milano, Lorenzi Niccolò perchè espulso dal terreno di gioco e per atto di violenza nei confronti di un avversario. g) Si dà atto che gli altri eventuali provvedimenti sono riportati nelle apposite rubriche del presente Comunicato.
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