COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 01/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US CASTELVETRO INCROCIATELLO Camp. 1° Categoria Gir. H Gara del 6.11.2016 tra Calcio Suzzara / US Castelvetro Incrociatello C.U. n. 33 del CRL datato 17.11.2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 01/12/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società US CASTELVETRO INCROCIATELLO Camp. 1° Categoria Gir. H
Gara del 6.11.2016 tra Calcio Suzzara / US Castelvetro Incrociatello
C.U. n. 33 del CRL datato 17.11.2016
La società US CASTELVETRO INCROCIATELLO ha promosso reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la perdita della gara a carico della società reclamante, per aver fatto giocare un calciatore che non aveva titolo a partecipare.
Lamenta la reclamante di non aver ricevuto il reclamo promosso dalla società Calcio Suzzara, come invece previsto dal CGS. La società Calcio Suzzara non faceva pervenire le proprie controdeduzioni.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto della regolarità di presentazione del ricorso, osserva che, da una verifica effettuata, il reclamo promosso dalla società Calcio Suzzara, avanti il competente Giudice Regionale, è stato inviato alla odierna reclamante ad un indirizzo non riferibile a quello dove ha sede la US Castelvetro Incrociatello.
Tale irregolarità nell’invio del reclamo non può essere sanata e pertanto la decisione del Giudice di primo grado non può essere confermata.
Tutto quanto sopra premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale
ACCOGLIE
Il ricorso presentato, conferma il risultato conseguito sul terreno di gioco di US Castelvetro Incrociatello 1 Calcio Suzzara 1 ed annulla le sanzioni comminate ai tesserati
Dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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