COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 01/12/2016 Delibera del Tribunale FederaleTerritoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.10.2016 a carico di GUGLIELMO PAOLO BENASSI, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico (così come sostituito dall’art. 28 del nuovo Regolamento del Settore Giovanile Scolastico) ed al punto 2.6, del Comunicato n. 1 SGS Stagione sportiva 2014-2015 per aver partecipato in data 18.06.2015, senza il nulla osta da parte della società di appartenenza ad un provino/raduno organizzato dalla SSD Pro Sesto srl, presso i propri campi di allenamento, senza che lo stesso fosse in possesso della preventiva autorizzazione del CRL rilasciata d’intesa con il Settore Giovanile Scolastico MARIO SAVA, in qualità di Responsabile del Settore Preagonistico per la SSD Pro Sesto srl, della violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico (così come sostituito dall’art. 28 del nuovo Regolamento del Settore Giovanile Scolastico) ed al punto 2.6, del comunicato n. 1 SGS Stagione sportiva 2014-2015, per aver consentito la partecipazione del calciatore Guglielmo Paolo Benassi, in data 18.06.2015, ad un provino/raduno organizzato dalla SSD Pro Sesto srl, presso i propri campi di allenamento, in assenza del necessario nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza del predetto calciatore, nonché per aver organizzato il suddetto provino/raduno, senza che lo stesso fosse in possesso della preventiva autorizzazione del CRL rilasciata d’intesa con il Settore Giovanile Scolastico MASSIMO MILAZZO, all’epoca dei fatti tesserato SSD AUSONIA 1931, della violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico (così come sostituito dall’art. 28 del nuovo Regolamento del Settore Giovanile Scolastico) ed al punto 2.6, del comunicato n. 1 SGS Stagione sportiva 2014-2015, per aver attivamente partecipato allo svolgimento di un raduno /provino organizzato dalla SSD Pro Sesto srl, per la quale verrà tesserato per la stagione sportiva 2015-2016, presso i propri campi di allenamento in data 18.06.2015, favorendo la presenza del giovane calciatore Guglielmo Paolo Benassi, in assenza del necessario nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza, nonché operando in un contesto in cui il suddetto provino/raduno risultava sprovvisto della necessaria preventiva autorizzazione del CRL rilasciata d’intesa con il Settore Giovanile Scolastico SSD PRO SESTO SRL, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS per le condotte ascrivibili ai propri tesserati.
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