COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società MGM CALCIO ASD Camp. Calcio Femm. Serie D Gir. A Gara del 6.11.2016 tra GS San Zeno / MGM Calcio ASD C.U. n. 35 del CRL datato 24.11.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società MGM CALCIO ASD Camp. Calcio Femm. Serie D Gir. A Gara del 6.11.2016 tra GS San Zeno / MGM Calcio ASD C.U. n. 35 del CRL datato 24.11.2016 La società MGM CALCIO ASD ha promosso reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la perdita della gara per 0-3 per aver impiegato nella medesima gara un assistente dell'arbitro di parte come calciatore, lamentando che il Giudice Sportivo non poteva entrare nel merito d'ufficio una volta rilevato che il reclamo proposto dalla GS San Zeno era inammissibile e che l'assistente di parte poteva essere impiegato nella medesima gara anche come calciatore. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto della regolarità di presentazione del ricorso, osserva. La decisione del Giudice Sportivo reclamata è corretta e merita di essere confermata. Infatti, la regola 6 del giuoco del calcio – decisioni ufficiali, vieta alle società che non fanno parte del settore giovanile scolastico di impiegare come calciatore colui che in quella gara svolge le funzioni di assistente dell'arbitro di parte. Considerato che la società reclamante nel caso di specie ha impiegato quale calciatrice MOSCA Samantha che in quella partita svolgeva il ruolo di assistente dell'arbitro di parte, ha violato la regola 6 del giuoco del calcio – decisioni ufficiali con la conseguente sanzione della perdita della gara. Il GS poteva decidere d'ufficio nel merito il caso di specie visto che tale violazione emerge dal rapporto arbitrale. Tutto quanto sopra premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale RIGETTA Il ricorso presentato, conferma la sanzione della perdita della gara e dispone l’addebito della tassa.
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