COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 18.07.2016 a carico di LAVELLI Federico, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 36 del Regolamento del SGS ed ai paragrafi 2.6 e 8.3 lett. B) del CU n. 1 Stagione sportiva 2014/2015 del SGS per aver partecipato ad un Torneo di calcio organizzato dalla società AS VARESE 1910 Spa non autorizzato dalla FIGC e senza nulla osta della società di appartenenza; ROLFO Mattia per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 36 del Regolamento del SGS ed ai paragrafi 2.6 e 8.3 lett. B) del CU n. 1 Stagione sportiva 2014/2015 del SGS per aver consentito al calciatore di cui sopra di partecipare ad un Torneo di calcio organizzato dalla società AS VARESE 1910 Spa non autorizzato dalla FIGC e senza nulla osta della società di appartenenza; LAURENZA Nicola, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 36 del Regolamento del SGS ed ai paragrafi 2.6 e 8.3 lett. B) del CU n. 1 Stagione sportiva 2014/2015 del SGS per aver consentito al calciatore di cui sopra di partecipare ad un Torneo di calcio organizzato dalla società AS VARESE 1910 Spa non autorizzato dalla FIGC e senza nulla osta della società di appartenenza; SSD ARL VARESE CALCIO, già AS VARESE 1910 Spa, e 1924 SUNO FCD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS in relazione ai comportamenti tenuti dai tesserati di cui sopra.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 09/12/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 18.07.2016 a carico di LAVELLI Federico, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'Art. 36 del Regolamento del SGS ed ai paragrafi 2.6 e 8.3 lett. B) del CU n. 1 Stagione sportiva 2014/2015 del SGS per aver partecipato ad un Torneo di calcio organizzato dalla società AS VARESE 1910 Spa non autorizzato dalla FIGC e senza nulla osta della società di appartenenza; ROLFO Mattia per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'Art. 36 del Regolamento del SGS ed ai paragrafi 2.6 e 8.3 lett. B) del CU n. 1 Stagione sportiva 2014/2015 del SGS per aver consentito al calciatore di cui sopra di partecipare ad un Torneo di calcio organizzato dalla società AS VARESE 1910 Spa non autorizzato dalla FIGC e senza nulla osta della società di appartenenza; LAURENZA Nicola, per violazione dell'Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'Art. 36 del Regolamento del SGS ed ai paragrafi 2.6 e 8.3 lett. B) del CU n. 1 Stagione sportiva 2014/2015 del SGS per aver consentito al calciatore di cui sopra di partecipare ad un Torneo di calcio organizzato dalla società AS VARESE 1910 Spa non autorizzato dalla FIGC e senza nulla osta della società di appartenenza; SSD ARL VARESE CALCIO, già AS VARESE 1910 Spa, e 1924 SUNO FCD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex Art. 4, commi 1 e 2 CGS in relazione ai comportamenti tenuti dai tesserati di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, - preso atto che all’udienza fissata per il giorno 1.12.2016, LAVELLI Federico, ROLFO Mattia e 1924 SUNO FCD hanno concordato con il rappresentante della Procura l'applicazione della sanzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: a LAVELLI Federico ammonizione con diffida; a ROLFO Mattia 20 giorni di inibizione; alla società 1924 SUNO FCD Euro 50,00 di ammenda; - rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna di LAURENZA Nicola a mesi 6 di inibizione ed alla SSD ARL VARESE CALCIO l'ammenda di Euro 1.000,00; preso atto che i deferiti di cui sopra hanno chiesto di essere assolti e/o il minimo delle sanzioni; Osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti LAVELLI Federico, ROLFO Mattia e 1924 SUNO FCD e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto APPLICA a LAVELLI Federico ammonizione con diffida; a ROLFO Mattia 20 giorni di inibizione; alla società 1924 SUNO FCD Euro 50,00 di ammenda. Rilevato inoltre che risulta provato il comportamento contestato a LAURENZA Nicola in quanto risulta per tabulas che il torneo internazionale “Memorial Nicola Soldini” organizzato dalla AS VARESE CALCIO 1910 Spa di cui il LAURENZA era presidente all'epoca di fatti, non aveva ottenuto l'autorizzazione necessaria dai competenti organi federali, in violazione dell'Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'Art. 36 del Regolamento del SGS ed ai paragrafi 2.6 e 8.3 lett. B) del CU n. 1 Stagione sportiva 2014/2015 del SGS; condanna LAURENZA Nicola a mesi due di inibizione; rilevato infine che la AS VARESE CALCIO 1910 Spa è un soggetto giuridico totalmente differente dalla SSD ARL VARESE CALCIO, avendo le due società un differente numero di partita IVA, tanto che non risultano provati in atti i rapporti giuridici sussistenti tra le due società. ASSOLVE la SSD ARL VARESE CALCIO per carenza di legittimazione. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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