COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.P.D. SERENZA CARROCCIO Camp. Juniores Reg. B Gir. B Gara del 26.11.2016 tra Serenza Carroccio / Verderio CU n. 36 del CRL datato 01.12.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.P.D. SERENZA CARROCCIO Camp. Juniores Reg. B Gir. B Gara del 26.11.2016 tra Serenza Carroccio / Verderio CU n. 36 del CRL datato 01.12.2016 La A.P.D. SERENZA CARROCCIO ha promosso reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica per tre gare al proprio calciatore Valerio GAVERINI per aver commesso atto di violenza nei confronti di un avversario. Lamenta la reclamante che il proprio tesserato non avrebbe tenuto un comportamento violento in occasione di un normale contrasto di gioco; Chiedeva quindi in via principale di dichiarare il calciatore estraneo ai fatti e quindi di annullare la sanzione della squalifica ed in subordine di ridurla in una sanzione meno afflittiva. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto della regolarità di presentazione del ricorso, osserva che dal referto di gara, dall’esame del ricorso e dall’audizione della reclamante, emerge che la condotta del calciatore non ha assunto i caratteri del comportamento violento previsto dalla norma di riferimento, bensì può considerarsi l’episodio come un seppur deciso contrasto di gioco. Tutto quanto sopra premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale ACCOGLIE Il ricorso presentato e riduce a due le giornate di squalifica del calciatore Valerio GAVERINI e dispone l’accredito della tassa.
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