COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SS. MARTIRI POLISPORTIVA CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 03.12.2016 tra SS Martiri / Ceriano Laghetto C.U. n. 22 della Delegazione di Legnano datato 07.12.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SS. MARTIRI POLISPORTIVA CALCIO Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 03.12.2016 tra SS Martiri / Ceriano Laghetto C.U. n. 22 della Delegazione di Legnano datato 07.12.2016 La società SS MARTIRI ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica al calciatore MERENDA Davide sino al 29.03.2017 nonché l'inibizione per il dirigente sig. RIZZO Gianfranco sino al 01.02.2017, chiedendo per entrambi i soggetti una riduzione della pena, ritenendo la stessa spropositata rispetto alla realtà dei fatti accaduti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva: dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, è emerso come il calciatore MERENDA Davide, dopo essere stato espulso per una rissa con un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento teneva un comportamento gravemente offensivo e minaccioso verso il direttore di gara e suoi familiari. Dopo essersi seduto in panchina, una volta intimatogli di uscire dal campo, prima di uscire tentava di colpire l'arbitro con un pugno non riuscendoci solo grazie all'intervento dei propri dirigenti. Detto grave comportamento, tenuto conto anche della categoria di appartenenza e dei criteri abitualmente adottati da questa Corte, merita di essere censurato e la sanzione comminata dal GS confermata. Per quanto concerne il dirigente RIZZO, è emerso come il medesimo abbia anch'egli partecipato alla rissa finale che ha visto coinvolti anche i due assistenti arbitri. In tale caso la sanzione del GS viene ritenuta congrua. Tanto premesso e ritenuto si ritiene di confermare la decisione del GS e pertanto si RIGETTA il reclamo proposto, disponendo l'addebito della relativa tassa.
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