COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD BUSCATE Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 19.11.2016 tra Buscate / Oratorio Lainate C.U. n. 20 della Delegazione di Legnano datato 24.11.2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 22/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD BUSCATE Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 19.11.2016 tra Buscate / Oratorio Lainate C.U. n. 20 della Delegazione di Legnano datato 24.11.2016 La società ACD BUSCATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha sanzionato la società reclamante alla disputa di n. 6 gare a porte chiuse oltre l'ammenda di € 250,00 per aver i sostenitori della squadra ospitante posto in essere comportamenti ingiuriosi e minacciosi verso l'arbitro e i giocatori della squadra avversaria oltre ad aver introdotto e lanciato materiale pirotecnico durante e dopo la gara - chiedendo l'annullamento del provvedimento, in quanto i fatti non si sarebbero verificati così come descritto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva: dal rapporto arbitrale – che si ricorda essere fonte privilegiata di prova – nonché sentito l'arbitro a chiarimenti è emerso come i sostenitori della società ospitante ponevano in essere comportamenti irriguardosi e minacciosi nei confronti dell'arbitro e dei calciatori della squadra avversaria. E' emerso altresì come il materiale pirotecnico indicato non era in realtà materiale esplosivo quali petardi e fumogeni, ma miccette/raudi rumorosi lanciati sia durante che al termine della gara. Si rileva inoltre che l'arbitro afferma che alcuni dirigenti sono intervenuti con grande fatica per impedire il sopraggiungere di alcuni tifosi nella tratta dell'area tecnica che, con ogni probabilità, sono quelli facenti parte della società reclamante. Essendo questi impegnati su quel fronte non riuscivano ad accompagnare l'arbitro negli spogliatoi, ma venivano aiutati da quelli della squadra ospitata che, come riferito dall'arbitro, lo accompagnavano. Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno inasprire l'ammenda nei confronti della società reclamante e ridurre la sanzione della disputa delle gare a porte chiuse. Per il resto si conferma la decisione del GS di 1° grado. Premesso quanto sopra, questa Corte in parziale riforma del provvedimento impugnato RIDUCE la sanzione della disputa di gare a porte chiuse a tre gare e, nel contempo, le commina l'ammenda di € 300,00 in relazione ai fatti di cui sopra, disponendo l'accredito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it