COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 03 del 14/07/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 162 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Cianciulli Cosimo avverso la squalifica per cinque gare (C.U. n. 65 del 5/05/2016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 03 del 14/07/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 162 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Cianciulli Cosimo avverso la squalifica per cinque gare (C.U. n. 65 del 5/05/2016) Il reclamo avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto direttamente dal calciatore identificato in epigrafe si riferisce alla decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara casalinga disputata, in data 28 aprile 2016, dalla società Pontassieve e la società le Piagge, (nella cui squadra milita l'atleta) che di seguito viene integralmente riportata: “Espulso per condotta gravemente sleale, successivamente rientrava indebitamente in campo partecipando ad una zuffa.”. Nel reclamo, il Sig. Cianciulli non contesta l'originario provvedimento di espulsione ma afferma, dopo la notifica del cartellino rosso, di essersi recato negli spogliatoi, di aver fatto la doccia e di essersi accomodato in tribuna in abiti borghesi invocando, in tal senso, la deposizione di tutti i calciatori della sua squadra e del commissario di campo che lo avrebbe identificato. Allega inoltre una dichiarazione di un testimone ad ulteriore conferma della veridicità di quanto sopra dedotto. Afferma pertanto sussistere un verosimile errore nell'individuazione del giocatore coinvolto nella successiva rissa e conclude pertanto affinché la Corte Sportiva d'Appello Territoriale riformi la decisione del G.S.T. riducendo la squalifica ad una sola giornata. In data 10 giugno 2016 veniva ascoltato il reclamante assistito dal suo legale di fiducia, il quale, confermava il contenuto del proprio reclamo, ed, in modo garbato e convincente, esponeva ancora le ragioni dedotte nell'impugnazione specificando di avere lasciato la propria maglia all'interno dello spogliatoio ed insistendo con forza nelle istanze istruttorie formulate. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riteneva ammissibile e fondata solo la richiesta istruttoria relativa all'audizione del Commissario di Campo ai fini di una ricognizione personale che veniva disposta (con separata ordinanza presente in atti che qui si intende integralmente riportata) ed effettuata nella successiva udienza del 8 luglio 2016. Dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, veniva ascoltato il Commissario di Campo al quale veniva chiesto se tra le tre persone che erano presenti riconosceva il calciatore autore dell'atto di violenza in contestazione. Il Commissario., dopo aver esaminato le persone poste di fronte a lui (tra le quali, ovviamente, era presente il giocatore Cianciulli) affermava di non essere in grado di rispondere alla domanda postagli pur propendendo, solo a livello di “impressione”, per primo soggetto alla sinistra (effettivamente il calciatore reclamante). Alla stessa udienza, il legale della parte reclamante, rilevando la difficoltà dell'arbitro nell'identificare i giocatori, insisteva nelle conclusioni formulate nell'atto di impugnazione. Preliminarmente, sulle istanze di ammissione a prova della dichiarazione allegata e dell'audizione dei testimoni indicati, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene di non poterle in alcun modo accogliere precisando che le Carte Federali fanno espresso divieto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo. E' evidente che tale divieto non possa essere “aggirato” con “deposizioni” scritte - peraltro provenienti da soggetti estranei alla Federazione - che consentirebbero di inserire le vietate dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo. Occorre dire che, nel caso concreto la Corte Sportiva ha fatto tutto il possibile per ovviare al presunto errore chiedendo che il Commissario di Campo potesse, attraverso il riconoscimento, ovviare al possibile scambio di persona (plausibile solo nel caso in cui un altro soggetto, introducendosi nello spogliatoio, avesse indossato la casacca del Cianciulli). Altrettanto correttamente il Commissario di Campo ha ammesso di non essere in grado di riconoscere, a distanza di tempo, l'esatta fisionomia del giocatore che avrebbe assunto il successivo comportamento violento limitandosi ad essere certo della corretta trascrizione del numero di maglia; occorre infatti sottolineare che, nell'assenza di un qualsiasi episodio significativo e particolare, è oggettivamente improbabile per un ufficiale di gara riuscire a rammentare i volti dei singoli giocatori, peraltro a distanza di quasi due mesi dalla disputa dell'incontro. Nel quadro univoco fornito dal rapporto di gara, e dalle due dichiarazioni allegate del Commissario di Campo ed inoltre in assenza di una diversa determinazione da parte del medesimo che possa supportare la versione difensiva propugnata dal reclamante, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale deve necessariamente rilevare la correttezza sostanziale e formale delle decisioni di primo grado. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it