COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 01/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 31 / P – stagione 2015/2016 – Deferimento della Procura Federale a carico di: -Pierantozzi Enrico, Calciatore, tesserato per l’A.S.D. Vescovado, -Petrelli Luca, Calciatore tesserato per l’A.S.D. La Frontiera, entrambi per la violazione dell’art. 1, c. 1 bis, del C.G.S.; -le Società A.S.D. Vescovado e l’A.S.D. La Frontiera, secondo quanto disposto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 01/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 31 / P - stagione 2015/2016 - Deferimento della Procura Federale a carico di: -Pierantozzi Enrico, Calciatore, tesserato per l’A.S.D. Vescovado, -Petrelli Luca, Calciatore tesserato per l’A.S.D. La Frontiera, entrambi per la violazione dell’art. 1, c. 1 bis, del C.G.S.; -le Società A.S.D. Vescovado e l’A.S.D. La Frontiera, secondo quanto disposto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. Il G.S.T. di Siena, nell’esaminare il rapporto della gara A.S.D. La Frontiera / A.S.D. Vescovado, disputata nell’ambito del Campionato Provinciale di 3^ Categoria, ha rilevato che l’Arbitro nel descrivere quanto accaduto dopo la fine della gara, mentre i calciatori rientravano negli spogliatoi, ha affermato, tra l’altro, quanto segue “ …..Mi sono trovato circondato e in quel momento ho udito un rumore scaturito da un’aggressione fisica (tipo un pugno) proprio accanto al mio spogliatoio. Da quel momento ho potuto vedere riverso a terra con un taglio sul naso sanguinante un calciatore della società “LA FRONTIERA” precisamente il N.8 Petrelli Luca. Purtroppo non ho potuto identificare l’aggressore che è riuscito grazie ai compagni di squadra a nascondersi all’interno dello spogliatoio destinato al Vescovado” L’assenza di qualsiasi elemento atto a potere assumere i dovuti provvedimenti disciplinari ha indotto il G.S. a trasmettere gli atti alla Procura Federale per i necessari accertamenti. L’Ufficio requirente, acquisite le testimonianze di alcuni tra i calciatori presenti, ha accertato che nel raggiungere gli spogliatoi tra discussioni e polemiche, due calciatori delle opposte squadre entravano in contatto fisico in conseguenza del quale il Calciatore Petrelli Luca veniva colpito da un calciatore di parte avversa, al momento non riconosciuto, identificato successivamente nel Calciatore Pierantozzi Enrico. Entrambi i Calciatori hanno depositato in istruttoria gli esiti dei referti rilasciati dal P.S. ospedaliero, ove entrambi si sono recati, che indicano per il Petrelli la prognosi di venti giorni, cui ne vengono aggiunti altri cinque da parte del medico curante, mentre per il Pierantozzi la prognosi è di giorni sette. I risultati istruttori hanno indotto la Procura Federale a proporre il deferimento che viene posto in esame nella data odierna alla presenza del Calciatore Pierantozzi, in proprio mentre nessuno è presente per ciascuna delle Società. Si precisa che la Società A.S.D. La Frontiera ha comunicato in data odierna di non poter essere presente. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto, Avvocato Marco Stefanini E’ assente il Calciatore Luca Petrelli che, impossibilitato ad essere presente, ha trasmesso tempestiva memoria. L’Avvocato Stefanini, intervenendo per la Procura Federale, dopo aver rilevato la gravità dell’episodio, ingiustificato ed ingiustificabile, e la necessità di operare in modo che essi non abbiano a verificarsi, afferma che ciò che emerge con certezza dalle dichiarazioni dei calciatori presenti assunti a verbale e dagli esiti ospedalieri, è l’indubbia colluttazione tra i due Calciatori Petrelli e Pierantozzi dalla quale entrambi hanno riportato evidenti danni fisici, il che costituisce di per sé stesso violazione di quanto disposto dall’art. 1 bis. Aggiunge non è stato possibile accertare chi abbia dato inizio alla rissa e rileva la sussistenza di due certificati medico-ospedalieri di diversa gravità e, affermando che l’episodio sia da sanzionare non essendo ammissibile l’insorgere di fatti violenti, chiede che, rapportandole in ordine alla gravità delle conseguenze fisiche subite, vengano irrogate le seguenti sanzioni: - al Signor Enrico Pierantozzi, la squalifica per mesi 5 (cinque); - al Signor Luca Petrelli, la squalifica per mesi 4 (quattro); - alla Società A.S.D. Vescovado, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento); - alla Società A.S.D. La Frontiera, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento). Il Calciatore Pierantozzi che, dopo aver fatto trasmettere a suo tempo memoria a cura del legale di fiducia è oggi presente in proprio, riferendosi a quanto accaduto, depreca l’episodio che pur lo ha visto coinvolto e conferma di essere, unitamente al Petrelli, responsabile di quanto accaduto. Fornendo la propria versione dei fatti sostiene di essere stato aggredito due volte dal Petrelli e di averlo colpito, la seconda, in modo del tutto fortuito mentre tentava di sottrarsi al contatto. Ritiene di dover essere considerato unicamente quale vittima dell’aggressione da parte del Petrelli. Rilevata l’assenza del Calciatore Petrelli, il Collegio esamina la memoria tempestivamente inviata dallo stesso con la quale, dopo aver preventivamente escluso – contrariamente a quanto verbalizzato in istruttoria – di essere venuto in contatto con avversari prima dello scontro con il Pierantozzi, attribuisce a detto calciatore l’aggressione in conseguenza della quale egli è stato colpito alla testa, in modo deliberato, pur trovandosi su traiettoria diversa rispetto a quella dell’avversario. Chiuso il dibattimento, si passa a decisione. A prescindere dalla ermeticità delle affermazioni dell’Arbitro riportate sul rapporto di gara, peraltro rilevate dalla Procura federale, allorché il collaboratore riferisce che “ il referto appare poco credibile in molte sue parti rispetto a tutte le documentazioni raccolte”, dalla lettura degli atti istruttori, comprendenti le testimonianze raccolte dalla Procura Federale presso tesserati di entrambe le squadre, è evidente che quanto accaduto è la conseguenza del tentativo operato da alcuni calciatori tesserati per l’A.S.D. Vescovado di raggiungere – certamente non per motivi amichevoli – il calciatore della Società La Frontiera autore, al 51° del II tempo, del pareggio e colpevole di avere esultato al momento del goal in maniera eccessiva. Tentativo non riuscito per la frapposizione posta in essere dai calciatori della Società La Frontera, compagni di squadra dell’autore del goal del pareggio. L’episodio determinava l’insorgere di una rissa a seguito della quale riportavano conseguenze fisiche i Calciatori Petrelli e Pierantozzi. Premesso che nella fattispecie non vi é certezza del modo con cui essa è stata espressa (un teste riferisce di offese verso la tribuna, altro di modo colorito), l’esultanza per il raggiungimento di un risultato sportivo positivo non può e non deve condurre ad atti di violenza fisica di alcun genere e, ove ciò accada, detti atti debbono essere sanzionati secondo le norme del C.G.S.. Nello specifico è stato accertato che fra i due calciatori deferiti si è verificato uno scontro – non si è appurato da quale calciatore sia stato iniziato – dal quale entrambi hanno riportato conseguenze fisiche di entità diversa, come si evidenzia dai singoli referti ospedalieri in atti. L’episodio è, quindi, da qualificare come di reciproca violenza che, in ogni caso, non può trovare alcuna giustificazione. Inoltre il Collegio rileva che il comportamento tenuto da entrambi i calciatori si è verificato a contesa agonistica ormai conclusa, per cui costituisce unicamente un assurdo ed inqualificabile sfogo di proprie violente pulsioni che, in quanto tali, sono assolutamente in contrasto sia con l’attività agonistica sia, ancor più, con i principi ispiratori dello sport. Sono pertanto da considerarsi egualmente responsabili dell’accaduto. All’acclarata responsabilità dei tesserati consegue la responsabilità, ex art. 4, c. 2, del C.G.S., delle rispettive Società di appartenenza. Il deferimento deve pertanto essere accolto ed adeguatamente sanzionato. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge le seguenti sanzioni: -al calciatore Pierantozzi Enrico, la squalifica per mesi 4 (quattro); -al Calciatore Petrelli Luca, la squalifica per mesi 4 (mesi) -alla Società A.S.D. Vescovado, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento); -alla Società A.S.D. La Frontiera, l’ammenda di €. 400,00 (quattrocento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it