COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 01/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 01 / P / stagione 2016/2017 – Deferimento della Procura Federale a carico di: -Delle Donne Alessio, oggi D.S., per la violazione dell’art. 1, c. 1 bis, e dell’art. 10, c. 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F.; -Società U.S.D. Cerbaia in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 01/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 01 / P / stagione 2016/2017 - Deferimento della Procura Federale a carico di: -Delle Donne Alessio, oggi D.S., per la violazione dell’art. 1, c. 1 bis, e dell’art. 10, c. 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F.; -Società U.S.D. Cerbaia in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. La delibera del T.F.N. Sez.Tesseramenti, divenuta definitiva, di accoglimento del ricorso proposto dall’A.S.D. San Vincenzo a Torri contro l’annullamento del provvedimento con il quale il C.R.T. aveva negato il tesseramento del calciatore Graziani Samuele, perché già tesserato per l’U.S.D. Cerbaia fin dal 25 agosto 2015, veniva trasmessa alla Procura Federale in esecuzione di quanto disposto dall’art. 30, c. 21, del C.G.S.. Il provvedimento veniva motivato con l’essere risultata apocrifa la firma del Calciatore Graziani apposta sulla richiesta di tesseramento per l’U.S.D. Cerbaia. Questi i fatti. Dall’esame degli atti emerge che durante un contatto tra il Calciatore ed il D.S. Delle Donne, al fine di un eventuale tesseramento del Graziani per conto della Società Cerbaia, il Dirigente afferma di aver assicurato al calciatore Graziani di provvedere egli stesso al tesseramento mediante l’applicazione di “una sigla al posto della sua firma sul modulo di tesseramento prima di andare in ferie”. Anche se nessun’altro contatto – come concordemente dichiarato – avveniva successivamente tra le due parti, il Calciatore risultava, agli atti del C.R.T., tesserato per l’U.S.D. Cerbaia a decorrere dal 25 agosto 2015. Prima dell’inizio della stagione 2015/2016, dopo una settimana dall’inizio del raduno, l’Allenatore dell’U.S.D. Cerbaia informava il Calciatore Graziani che egli non rientrava più nei piani della Società, aiutandolo, comunque, a trovare posto nella Società San Vincenzo a Torri come da richiesta di tesseramento che, inoltrata da questa Società in data 10.9.2015, ha dato inizio al contenzioso indicato in premessa. L’Ufficio requirente, previa audizione del Calciatore Graziani e, su indicazione di questo, del D.S. dell’U.S.D. Cerbaia, Signor Alessio Delle Donne, ha disposto il deferimento in epigrafe. Notificati i rituali atti di convocazione al presente dibattimento i due soggetti deferiti sono rappresentati dal Signor Giovanni Di Gliulio, giusta delega contestualmente depositata. Rappresenta la Procura Federale il Sostituto, Avvocato Marco Stefanini, il quale in apertura di dibattimento deposita il verbale redatto con i soggetti interessati per la definizione del contesto in applicazione dell’art. 23 del C.G.S.. Il Collegio riunito in Camera di consiglio, -esaminata l’entità delle sanzioni concordate dalle parti, -rilevata la gravità dell’illecito disciplinare compiuto dal Dirigente Delle Donne, consistente nell’apposizione apocrifa della firma alla richiesta di tesseramento per la propria Società del Calciatore Graziani, come riconosciuto dalla Sezione Tesseramenti del Tribunale federale Nazionale, ritiene la sanzione concordata dalle parti del tutto incongrua e dispone pertanto che la questione venga esaminata in apposita riunione che fissa per il giorno 23 settembre 2016 alle ore 17.00, dando incarico alla Segreteria di comunicare alle parti interessate quanto sopra nei modi e termini di rito.
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