COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 17 del 22/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 1. – RECLAMO DELLA UNIONE POL. POLIZIANA A.S.D. AVVERSO REGOLARITA’ GARA: FORTIS JUVENTUS 1909/UNIONE POL. POLIZIANA DEL 10.09.2016 (2-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 17 del 22/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 1. - RECLAMO DELLA UNIONE POL. POLIZIANA A.S.D. AVVERSO REGOLARITA’ GARA: FORTIS JUVENTUS 1909/UNIONE POL. POLIZIANA DEL 10.09.2016 (2-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 16 del 15.09.2016; -il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo in cui rileva che la reclamante chiede sanzionarsi la posizione irregolare del calciatore Sozzi Gabriel nella gara in epigrafe per non aver scontato un residuo di una giornata di squalifica inflittagli nella precedente stagione nel campionato Allievi. Nel merito l‟Unione Pol. Poliziana A.S.D. fornisce la propria interpretazione alla norma di riferimento, cioe‟ l‟art. 22 comma 6 del C.G.S. . Il citato articolo recita „‟Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato societa‟, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attivita‟ del Settore per l‟attivita‟ giovanile e scolastica, la squalifica e‟ scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova societa‟ o della nuova categoria di appartenenza in caso di attivita‟ del Settore per l‟attivita‟ giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all‟art. 19, comma 11.1, e 11.3‟‟. La reclamante, a quanto sembra, interpreta tale norma rifacendosi al criterio della separazione delle competizioni, sancito dalla Corte Federale, in virtu‟ del quale si tende a far in modo che la squalifica venga scontata in competizioni omogenee (tipologicamente corrispondenti) a quelle in cui il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato – ritenendo che il Sozzi doveva e poteva scontare la squalifica nel campionato Juniores (cui lo stesso e‟ facoltato a partecipare) in quanto torneo tipologicamente equiparabile a quello, Allievi, in cui ha subito la squalifica e conforta tale argomentazione riportandosi a quella parte del dettato normativo che fa riferimento nell‟indicare il torneo cui far scontare la sanzione – alla nuova categoria di appartenenza del Settore Giovanile e Scolastico. Ma tale interpretazione in astratto condivisibile e‟ erroneamente adottata nel caso di specie in quanto il Campionato Juniores non rientra tra le competizioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico e non e‟, pertanto, equiparabile al Campionato Allievi. La norma non puo‟ che essere interpretata nel senso che la squalifica sia scontata in gare ufficiali della prima squadra. Una diversa interpretazione, del resto, lascerebbe al pieno potere discrezionale delle societa‟ di appartenenza la scelta delle gare in cui far scontare la sanzione, con l‟ulteriore anomalia derivante dal fatto che il calciatore potrebbe disputare gare (di prima squadra) nonostante la pendenza a suo carico di sanzioni da scontare in gare di competizioni (nel caso che occupa Juniores), queste si omogenee, in quanto organizzate entrambe dalla L.N.D. tramite il competente Comitato Regionale. Il reclamo e‟ pertanto da rigettare. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale rigetta il reclamo presentato dalla Unione Pol. Poliziana A.S.D. di Montepulciano (Siena) e dispone addebitarsi la tassa.
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