COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 del 06/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 18/ 9/2016 BIBBIENA – CHIANTIGIANA 3.- RECLAMO DELL’A.D.C. BIBBIENA AVVERSO REGOLARITA’ GARA BIBBIENA/CHIANTIGIANA DEL 18.09.2016 (0-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 del 06/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 18/ 9/2016 BIBBIENA - CHIANTIGIANA 3.- RECLAMO DELL'A.D.C. BIBBIENA AVVERSO REGOLARITA' GARA BIBBIENA/CHIANTIGIANA DEL 18.09.2016 (0-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 17 del 22.09.2016; -l'A.D.C. Bibbiena propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana in relazione alla gara Bibbiena/Chiantigiana, disputata il 18.09.2016 per il Campionato di Promozione, Girone B e terminata con il risultato di 0-0.La reclamante deduce che la societa' avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Brogi Lorenzo in posizione irregolare perche' non aveva scontato una giornata di squalifica irrogatagli dopol'ultima giornata di gara del Campionato Promozione 2015/2016 disputata con l'U.S.D. Gracciano con la quale era tesserato. Il reclamo e' fondato. La tesi dell'A.D.C. Bibbiena e' condivisa da questo G.S.T. in quanto e' in armonia con l'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale la sanzione della squalifica che non puo' essere scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in corso deve essere scontata o in tutto o per la parte residua nella stagione successiva e, se nella nuova stagione, ilcalciatore ha cambiato societa', la squalifica deve essere scontata nelle gare disputate dalla prima squadra nella nuova societa' di appartenenza. Il calciatore Brogi, quindi, non aveva affatto scontato la squalifica irrogatagli al termine della stagione precedente 2015/2016 e avrebbe dovuto scontarla nella prima gara del Campionato di Promozione al quale ha preso parte l'A.S.D. Chiantigiana. Il calciatore Brogi Lorenzo, in conclusione, era in posizione irregolare nella gara disputata il 18.9.2016. Il reclamo va quindi accolto, e, per l'effetto, deve irrogarsi, in applicazione dell'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Il G.S.T., inoltre, riscontrato il comportamento antiregolamentare tenuto dal calciatore Brogi e dal dirigente accompagnatore dell'A.S.D.Chiantigiana nella gara del 18.9.2016, ritiene che gli stessi e la societa' A.S.D. Chiantigiana, in quanto oggettivamente responsabili, debbono essere sanzionati e , pertanto, squalifica per UNA ulteriore giornata il calciatore Brogi Lorenzo, inibisce per giorni 20 (venti) il Dirigente Vannoni Maurizio ed infligge l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta) alla Societa'. La tassa di reclamo non va addebitata.
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