COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 25/ 9/2016 S.C. COLLINE PISANE – SAN MINIATO A.S.D. 6.- RECLAMO DELLO S.C. COLLINE PISANE A.S.D. AVVERSO REGOLARITA’ GARA COLLINE PISANE/SAN MINIATO DEL 25.09.2016 (1-3).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 del 13/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 25/ 9/2016 S.C. COLLINE PISANE - SAN MINIATO A.S.D. 6.- RECLAMO DELLO S.C. COLLINE PISANE A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA COLLINE PISANE/SAN MINIATO DEL 25.09.2016 (1-3). La Societa' S.C. Colline Pisane chiede infliggersi al G.S. San MiniatoA.S.D. la sanzione della perdita della gara Colline Pisane/San Miniato(terminata 1-3) del 25.9.2016, con il punteggio di 0-3 per la posizione irregolare del calciatore Sabatini Pietro, che, in precedenza, (v. Com. Uff. n. 49 D.P. di Siena del 23.03.2016), aveva riportato la squalifica per una giornata effettiva (gara Castiglionese/San Miniato del Campionato Provinciale Allievi ''B''), sanzione non scontata al momento della gara che ci occupa. Il reclamo e' fondato e puo' essere accolto. Ricorda questo G.S.T. chein applicazione del principio dell'effettivita' della sanzione, la stessa puo' essere scontata nella stessa categoria, purche' il calciatore rientri nei limiti di eta' previsti per parteciparvi. L'art. 22 comma 3 e 6 C.G.S. stabilisce che il calciatore, squalificato, deve scontare alle predette condizioni, la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, al momento del fatto e che se la squalifica non puo' essere scontata, in tutto o in parte, nella stagione in cui la sanzione e' stata inflitta, questa deve essere scontata, anche per il solo residuo, nella stagione successiva. Il calciatore Sabatini, che non appartiene, piu' per fascia di eta', in questa stagione, agli Allievi ''B'' pur rientrandoancora nella categoria ''Allievi'', doveva scontare la squalifica in una gara ufficiale della squadra Allievi Regionali, la cui attivita' viene, ancor'essa, organizzata dal Settore per l'attivita' giovanile scolastica della F.I.G.C.. Il non averlo fatto integra, a carico dellasocieta' G.S. San Miniato A.S.D., la violazione dell'art. 17 C.G.S. e la conseguente perdita della gara. Non deve essere addebitata la relativa tassa. Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.C. Colline Pisane A.S.D. di Crespina Lorenzana (Pisa)infligge al G.S. San Miniato A.S.D. la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3 nonche' l'ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta), squalifica per UNA ulteriore giornatail calciatore Sabatini Pietro, inibisce per giorni 20 (venti) il Dirigente Braccini Andrea. Ordina non addebitarsi la tassa.
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