COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 27/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 11 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: Reclamo del Associazione Sportiva Dilettantesca Fornacette Casarosa avverso alla squalifica del giocatore Di Rita Simone fino al 29/12/2016 (C.U. n. 18 del 29/09/2016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 27/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 11 stagione sportiva 2016/2017 Oggetto: Reclamo del Associazione Sportiva Dilettantesca Fornacette Casarosa avverso alla squalifica del giocatore Di Rita Simone fino al 29/12/2016 (C.U. n. 18 del 29/09/2016) Il G.S.T. così motivava - con riferimento ai fatti accaduti nel corso dell‘incontro esterno, disputato in data 25 settembre 2016, tra la società ospitante Butese e la ricorrente - la sanzione irrogata al calciatore Di Rita Simone: ―Espulso per aver protestato in maniera veemente avverso una decisione del D.G., alla notifica spingeva leggermente l'arbitro con il palmo della mano per poi essere trattenuto da due compagni di squadra. Sanzione aggravata in quanto Capitano.‖. Il giocatore proponeva in proprio - ma con autorizzazione all'addebito sul conto della società Fornacette Casarosa - rituale e tempestivo reclamo contestando parzialmente i fatti e, ridimensionando quanto descritto dal D.G., negava che la spinta fosse volontaria. Il giocatore si sarebbe limitato ad esprimere, in maniera veemente e poco ortodossa, la disapprovazione su alcune scelte tecniche e non avrebbe avuto alcuna responsabilità sulla ipotizzata condotta illecita poiché, l'eventuale e non voluto contatto, sarebbe stato riferibile al concitato gesticolare associato ad una protesta ritenuta dallo stesso reclamante ―probabilmente eccessiva‖. Non vi sarebbe stata, nella versione difensiva, né nelle frasi, né nei gesti, nessuna volontà lesiva o irriguardosa come testimoniato da una lunga carriera assolutamente esente da qualsivoglia censura. Lamentando il mancato recapito degli atti di gara regolarmente richiesti e auspicando che nel supplemento il D.G. possa confermare le censure avanzate alla decisione del G.D.T. il reclamante insiste per una riduzione della sanzione comminata che indica nella misura massima di un mese di squalifica. All‘udienza del 21 ottobre 2016, innanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, erano presenti il giocatore reclamante assistito dal difensore di fiducia. Dopo aver avuto lettura del rapporto di gara e del supplemento arbitrale la difesa rilevava una leggera difformità del contenuto dei due atti con un parziale ridimensionamento dell'addebito; rammentando i trascorsi calcistici dell'atleta, chiedeva di considerare come Unicum comportamentale le proteste proferite e la condotta assunta e sottolineava l‘eccessività della sanzione irrogata dal G.S.T.. Il calciatore affermava la propria resipiscenza con riferimento alla vicenda affermando comunque di non avere mai avuto intenzioni lesive nei confronti del D.G.. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente deve osservarsi che il mancato invio del rapporto di gara è attribuibile ad un errore nell'inoltro della domanda avanzata dall'atleta che effettivamente era stata sempre recapitata non al fax del Giudice Sportivo Territoriale bensì a quello della Corte Sportiva d'Appello Territoriale persino in date antecedenti alla proposizione dell'impugnazione quando non esisteva o non era ancora formato alcun fascicolo. Nel supplemento arbitrale raccolto in atti il D.G., smentendo le tesi difensive proposte, conferma le ingiurie subite e precisa ―...appoggiava spingendomi leggermente con il palmo della mano‖ specificando in maniera puntuale ―Tale condotta del Di Rita non è stata assolutamente involontaria e il contatto con la mia persona non è dipeso dal suo gesticolare‖. L'affermazione contenuta nel supplemento, invocato proprio da parte reclamante, sgombra il campo da qualsiasi dubbio in ordine alla piena volontarietà del gesto che però risulta oggettivamente limitato nella sua potenzialità lesiva. Pur nella efficace presa di posizione del giocatore, che è apparso assolutamente credibile nel difendere la sua dignità sportiva, occorre rammentare che il capitano, soggetto normalmente selezionato in base alle sue capacità di relazione, ha la possibilità di interloquire con il D.G. dovendosi comunque esprimere in modo riguardoso e civile ed ha l‘onere di fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività. Il comportamento assunto, anche alla luce delle precisazioni arbitrali, appare dunque in contrasto con la carica rivestita e pertanto la sanzione applicata dal G.S.T. risulta assolutamente corretta e contenuta nell'ambito delle squalifiche irrogate per gesti simili anche in considerazione dell'aggravante contestata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l‘addebito della relativa tassa
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