COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 27/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 10 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 18 del 29.09.2016 Reclamo della società ASD Pratovecchio Stia avverso la squalifica inflitta all’allenatore Ludovini Andrea fino al 29.05.2017.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 27/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 10 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 18 del 29.09.2016 Reclamo della società ASD Pratovecchio Stia avverso la squalifica inflitta all’allenatore Ludovini Andrea fino al 29.05.2017. Con tempestivo reclamo la società ASD Pratovecchio Stia impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale è stata inflitta all‘allenatore Ludovini Andrea la squalifica fino al 29.05.2017 (8 mesi), con la seguente motivazione: ‗Allontanato per proteste, si avvicinava minacciosamente al D.g. costringendolo ad indietreggiare di circa dieci metri. Nel frattempo scagliava verso l’arbitro i propri occhiali non colpendolo. Veniva bloccato con estrema difficoltà da alcuni giocatori della propria squadra e nel contempo rivolgeva al D.g. frasi offensive e blasfeme’. La reclamante, nel chiedere la riduzione della sanzione inflitta, evidenzia la sproporzione della squalifica sottolineando che: la condotta non ha avuto i connotati della violenza fisica; il direttore di gara non ha avuto conseguenze di alcun genere; la condotta del Ludovini si è caratterizzata nell‘espressione di frasi ingiuriose e nello scagliare a terra (e non in direzione del D.g.) alcuni oggetti; la circostanza che l‘allenatore è stato trattenuto non prova che avrebbe, in caso contrario, aggredito fisicamente il direttore di gara; dopo l‘espulsione il Ludovini è rientrato negli spogliatoi e la partita ha continuato il suo regolare corso e non vi sono verificati ulteriori episodi nei confronti dell‘arbitro. La società rimarca, infine, l‘eccessività della sanzione, facendo presente che il Ludovini non potrà rientrare in campo fino al termine della stagione, con grave nocumento alla squadra. La Corte, richiesto e acquisito un supplemento di rapporto, esaminati gli atti, delibera quanto segue. Le precisazioni offerte dal direttore di gara con il supplemento di rapporto consentono al Collegio di aderire ad un‘interpretazione meno rigorosa del fatto contestato, rispetto a quanto effettuato dal GST nel giudizio di prime cure. L‘esame complessivo delle dichiarazioni arbitrali permettono, infatti, di inquadrare la condotta del Ludovini nell‘ambito delle condotte altamente offensive e minacciose poste in essere nei confronti degli ufficiali di gara, condotta che, seppur animata da inequivoca intenzionalità e accompagnata dal profferimento di frasi ingiuriose e blasfeme, si inserisce all‘interno di un contesto che, per modalità e assenza di conseguenze cagionate, rappresenta il frutto di una vigorosa ed eccessiva protesta più che configurare l‘esistenza di una concreta e inequivocabile aggressione fisica in danno del direttore di gara. Indirizza in tal senso la circostanza che tra il Ludovini e il direttore di gara vi è sempre stata una distanza di entità notevole, da ritenersi incompatibile con la configurazione di una condotta costituente un‘imminente pericolo per l‘incolumità del direttore di gara, ed il fatto che, comunque, tra il direttore di gara e il Ludovini si sono frapposti tre calciatori che, di fatto, hanno impedito che la condotta maleducata e ingiustificatamente vigorosa dell‘allenatore potesse travalicare i limiti della protesta per concretizzarsi in un‘aggressione fisica in danno del direttore di gara. Ne è prova la circostanza che, una volta scemata l‘ira, il Ludovini è rientrato negli spogliatoi senza dare seguito ai propri intenti minacciosi e la partita ha avuto regolare corso. Nello stesso senso deve essere, inoltre, inteso anche il lancio degli occhiali da parte dell‘allenatore, che rappresenta, in concreto, un mezzo contundente di portata afflittiva limitata e che, in ogni caso, data la notevole distanza intercorsa tra i contendenti, difficilmente avrebbe potuto attingere il direttore di gara. Alla luce di quanto sopra, ne consegue ad avviso del Collegio una riduzione dell‘entità della sanzione inflitta, che viene rideterminata nella misura complessiva di mesi sei. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana: - in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica comminata a Ludovini Andrea al 29 marzo 2017 (sei mesi); - ordina non disporsi l‘addebito della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it