COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 27/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 12 stagione sportiva 2016/2017 Gara Rifredi 2000 – Novoli (3-5) del 28/09/2016. Coppa Toscana di II categoria. In C.U. n. 19 del 6/10/2016 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 27/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 12 stagione sportiva 2016/2017 Gara Rifredi 2000 – Novoli (3-5) del 28/09/2016. Coppa Toscana di II categoria. In C.U. n. 19 del 6/10/2016 C.R.T. Reclama la società Rifredi 2000 avverso l‘ammenda di €.700,00 inflitta dal G.S. ―Per scoppio di un petardo all’interno dell’impianto senza conseguenze. Per persone estranee recinto spogliatoi prima, durante e dopo la gara”. La reclamante sostiene che il petardo è stato lanciato da un sostenitore ospite e che per quanto attiene le persone estranee nel recinto spogliatoi rileva che erano in corso altre partite sui campi adiacenti e quindi è evidente che ci potesse essere un po‘ di movimento. Chiede l‘annullamento della sanzione e di essere presente in udienza. L‘arbitro, nel supplemento di rapporto, ribadisce sostanzialmente il contenuto del primo scritto. In data 21/10/2016 in occasione della riunione del Collegio al fine di esaminare il reclamo, il rappresentante della società è stato edotto del contenuto del supplemento di rapporto arbitrale e, in tale sede, lo stesso ha sostanzialmente ribadito il contenuto del reclamo sottolineando le linee guida della società ed i principi di etica sportiva che cerca di trasmettere ai propri tesserati. La Corte, esaminati gli atti ufficiali, accoglie parzialmente il reclamo. Nulla quaestio per quanto riguarda lo scoppio del petardo in quanto l‘arbitro ha chiaramente individuato in un tifoso della società Rifredi 2000 il responsabile del suo lancio e quindi sul punto non pare esserci alcun dubbio in tema di responsabilità. Si ricorda in proposito che il lancio di petardi, fumogeni et similia, è sanzionato con un‘ammenda il cui minimo edittale è stabilito in € 500,00 (cinquecento). Per quanto attiene invece le persone estranee nel recinto spogliatoi, il Giudicante rileva come l‘arbitro fosse perfettamente a conoscenza della situazione creatasi in quel luogo (prima, durante e dopo la gara) e nulla ha fatto, ab origine, per sincerarsi della situazione chiedendo spiegazioni ai dirigenti della squadra ospitante al fine di evitare quanto poi contestato dal G.S. E‘ vero altresì che, sia pure in presenza di estranei alla gara, non è avvenuto alcun fatto che possa avere turbato la stessa né alcun pericolo per l‘arbitro. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo e riduce la sanzione economica portandola dagli originari €.700,00 ad €. 600,00. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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