COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 27/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 09 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo Usd Etruria Capolona Avverso squalifica calciatore Massai Filippo fino Al 27102017 (C.U. N° 11 Del 2892016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 27/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 09 stagione sportiva 2016/2017 Reclamo Usd Etruria Capolona Avverso squalifica calciatore Massai Filippo fino Al 27102017 (C.U. N° 11 Del 2892016) Propone rituale reclamo la USD Etruria Capolona, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Arezzo con la seguente motivazione: ― Espulso per doppia ammonizione dopo la notifica del provvedimento si avvicinava con fare minaccioso al DG e da circa 20 cm gli urlava in faccia frase offensiva, invitato dal DG ad abbandonare il tdg sputava all‘indirizzo del medesimo attingendolo alla coscia sinistra dopo di che si allontanava persistendo nel comportamento offensivo‖. La reclamante col reclamo, non smentisce i fatti, ma perora una diminuzione della sanzione argomentando circa la difficile situazione familiare del ragazzo e degli sforzi della società per poterlo inserire ed aiutare a superare il momento di difficoltà. Argomenta inoltra sulla sproporzione tra la sanzione inflitta al Massai rispetto a quella inflitta per gesto analogo nei confronti di un dirigente in altra partita. La Corte d‘Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il DG nel supplemento di rapporto descrive nuovamente l‘episodio confermando l‘accaduto, e, peraltro, nemmeno la reclamante contesta l‘effettiva realtà dei fatti. Nell‘esame della sanzione, non si rilevano anomalie da un punto di vista della congruità della sanzione. Non è compito della Corte effettuare paragoni con sanzioni comminate da giudici diversi che, solo ove reclamate, potrebbero trovare una adeguata risposta in sede di appello. Si deve comunque rimarcare come il medesimo comportamento nei confronti del DG o di soggetto diverso, sia esso un giocatore o un dirigente, sia sempre stato sanzionato in misura notevolmente più consistente. Del resto lo sputo che attinge il DG è sempre stato punito con un anno di squalifica, a cui va aggiunto un mese per gli altri comportamenti offensivi e minacciosi. Tutte le considerazioni fatte dalla società sulla situazione familiare, non possono trovare ingresso in un giudizio che si deve basare sui fatti, l‘elemento psicologico del giocatore come anche la sua situazione personale, non possono essere presi in considerazione come fattori attenuanti. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, ordina acquisirsi la tassa relativa.
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