COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 03/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 9.- RECLAMO DELL’A.S.D. LASTRIGIANA CALCIO AVVERSO REGOLARITA’ GARA ELBA 97/LASTRIGIANA CALCIO DELL’8.10.2016 (10-4).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 03/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 9.- RECLAMO DELL'A.S.D. LASTRIGIANA CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA ELBA 97/LASTRIGIANA CALCIO DELL'8.10.2016 (10-4). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 20 del 13.10.2016; -con ricorso inviato in data 13.10.2016, la Societa' A.S.D. Lastrigiana Calcio si duole del comportamento dell'arbitro che, dopo il provvedimento di espulsione di un proprio giocatore avvenuta negli ultimi secondi del p.t., aveva obbligato la stessa, nella ripresa, a schierare obbligatoriamente un giocatore in quota nel periodo residuo obbligatorio di inferiorita' numerica. Chiede quindi sia dichiarata irregolare la gara e ne sia disposta la ripetizione. Il ricorso e' infondato e non merita accoglimento. Va preliminarmente ricordato che il caso in esame e' disciplinato dall'art. 17 comma 4 C.G.S. che recita: ''Quando si sono verificati, nel corso di una gara,fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarita' di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri, gli Organi della giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarita' della gara con il risultato conseguito sul campoÂ…b)adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. In base al sistema vigente, la decisione da adottare non e' , dunque, un automatismo conseguente all'accertamento, come in questo caso, di un errore ''tecnico'' riconosciuto dall'arbitro medesimo, ma deve costituire il frutto di un'indagine tendente ad acclarare l'effettiva incidenza del fatto sul regolare svolgimento della gara e sul risultato finale. Nel caso di specie il reclamo dellaLastrigiana Calcio, ove si lamenta semplicemente ''un significativo danno alla squadra, costretta ad utilizzare un proprio giocatore in quota senza averne l'obbligo'' non chiarisce la reale incidenza, sul risultato finale (10 a 4) dell'impiego forzato di un calciatore al posto di un altro per il tempo di un minuto e trenta secondi. Viceversa l'arbitro, pur ammettendo onestamente l'errore, ha posto l'accento proprio sul brevissimo lasso di tempo intercorso tra l'espulsione (ultimi 30'' del p.t.) a quando e' stato erroneamente richiesto l'inserimento sul t.d.g. del giocatore in quota (tempo regolamentare residuo da scontare in inferiorita' numerica 1'30'') in un momento in cui il gioco e' stato improduttivo. L'errore tecnico arbitrale va quindi ritenuto assolutamente ininfluente ai fini della regolarita' di svolgimento della gara ed il risultato conseguito sul campo deve essere omologato. Per questi motivi il Giudice Sportivo Territoriale, respinge il reclamo presentato dall'A.S.D. Lastrigiana Calcio di Lastra a Signa (Firenze) e dichiara la regolarita' della gara indicata in oggetto omologando il seguente risultato conseguito sul campo: Pol.D. Elba 97 - Lastrigiana Calcio 10 - 4. Ordina l'addebito della tassa di reclamo che risulta non versata.
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