COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 03/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 5 / P / – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Michelacci Claudio, Allenatore tesserato per la Società Pol. Chianti Nord A.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art.1 bis, c. 1, del C.G.S.; – Società Pol. Chianti Nord A.S.D., per la conseguente responsabilità di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S.; – Natale Giuseppe, calciatore tesserato per la Soc. Pol. D. Casolese cui viene contestata la violazione dell’art. 1bis, c. 1, in riferimento all’art. 12, commi 5 e 6, del C.G.S.; – Società Po. D. Casalese, anch’essa in applicazione del disposto dell’art. 4, c. 2, del C.G.S. per effetto di quanto contestato al proprio calciatore

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 03/11/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 5 / P / - Deferimento della Procura Federale a carico di: - Michelacci Claudio, Allenatore tesserato per la Società Pol. Chianti Nord A.S.D., al quale viene contestata la violazione dell’art.1 bis, c. 1, del C.G.S.; - Società Pol. Chianti Nord A.S.D., per la conseguente responsabilità di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S.; - Natale Giuseppe, calciatore tesserato per la Soc. Pol. D. Casolese cui viene contestata la violazione dell’art. 1bis, c. 1, in riferimento all’art. 12, commi 5 e 6, del C.G.S.; - Società Po. D. Casalese, anch’essa in applicazione del disposto dell’art. 4, c. 2, del C.G.S. per effetto di quanto contestato al proprio calciatore. Con provvedimento in data 31 marzo 2016 la Segreteria Federale ha respinto l’istanza di autorizzazione ad adire le vie legali presentata dal Signor Michelacci Antonio, Dirigente tesserato per la Società Polisportiva Chianti Nord, nei confronti del Signor Natale Giuseppe, Calciatore tesserato per la Società Pol. D. Casolese, per fatti accaduti dopo il termine della gara Pol. D. Casolese vs Pol.Chianti Nord, disputata in data 25 ottobre 2015. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura Federale la quale, predisposta idonea istruttoria, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe contestando, in particolare, al Michelacci di essere uscito precipitosamente dall’impianto sportivo dirigendosi verso alcuni spettatori “ …al fine di chiarire offese che riteneva di aver ricevuto nel corso dell’incontro… con ciò provocando una violenta reazione da parte di persona riconducibile alla tifoseria della squadra avversaria oltre che di un calciatore della stessa”. Al Natale viene invece contestato che”…unitamente ad altro soggetto non tesserato, teneva un comportamento violento nei confronti del Signor Michelacci Claudio, allenatore della squadra avversaria, colpendolo con calci e pugni, e cagionandogli un trauma cranico lieve non commotivo e contusione all’emicostato sn. risultato guarito in venti giorni”. In conseguenza di tali contestazioni sono state deferite le rispettive Società di appartenenza. Fissata l’udienza di discussione per la data odierna, si dà atto della costituzione delle parti: - Michelacci Claudio, assistito dal difensore di fiducia; - la Società Pol. Chianti Nord A.S.D., in persona del Presidente Signor Nello Puci, rappresentato per espresso mandato conferito dal Signor Andrea Pucci; - Natale Pasquale, assistito dal legale di fiducia; - la Società Po. D. Casalese, rappresentata dal Signor Silvano Bersotti, assistito dal legale di fiducia, il quale ha prodotto memoria contenente, tra l’altro, eccezione di improcedibilità; - la Procura Federale è rappresentata dal Sostituto, Avvocato Marco Stefanini. In apertura di dibattimento il Collegio ritiene doversi esaminare, perché avente carattere pregiudiziale, l’eccezione di improcedibilità sollevata, in sede di memoria, dalla difesa della Società Casolese. Con detta eccezione la difesa della Società Casolese eccepisce la tardività della notifica dell’atto di deferimento, da parte della Procura federale, agli incolpati con riferimento alla notifica dell’atto di contestazione. Ma la questione, come si vedrà, non può essere semplicisticamente ricondotta all’ applicazione puntuale della norma citata dovendosi essa interpretare avendo riguardo sia all’interpretazione che della fattispecie è stata data sia ad altre norme del C.G.S. che si possano ad essa correlare. Ciò si afferma specificatamente con il riferimento che la decisione n. 38 del T.F.N., Sezione disciplinare, di cui al C.U. n. 19/2016, effettua all’art. 38, c. 6, del C.G.S. circa la perentorietà di tutti i termini previsti, decisione che peraltro contraddice altra del medesimo Giudice (258 in C.U. n. 2/2016) la quale, in ordine alle eccezioni relative agli art. 32 ter, 34 bis, c. 4 e 6, e 38 del C.G.S. testualmente affermato che :” L’eccezione è infondata in quanto i termini indicati negli articoli richiamati devono intendersi ordinatori e non perentori”. In tale contrasto di interpretazione ritiene questo Collegio che si debba procedere – soprattutto nelle fattispecie nelle quali converge l’applicazione di più norme, alcune delle quali di carattere semplicemente procedurale, con un approffondito esame caso per caso. Le disposizioni procedurali previste dall’ art. 32 ter del C.G.S. - recante il titolo Azione del Procuratore federale - nella formulazione innovativa di cui C.U. 339 e 340/2016, dopo aver introdotto termini e modalità per la notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini, stabilisce espressamente che”….Qualora il Presidente federale ritenga di dover informare la propria intenzione, (di porre in essere il deferimento, n.d.r.) entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’atto di incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente……..”. Ciò significa, sostanzialmente, che il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare decorre dalla data di comunicazione agli interessati - da parte dell’Organo inquirente - dei singoli provvedimenti assunti nel corso dell’istruttoria. A tal fine per l’esame del caso di specie il Collegio ha disposto l’acquisizione – direttamente dalla Procura Federale – delle relate delle notifiche effettuate da quell’Ufficio e non allegate agli atti del deferimento. Questo l’iter cronologico delle comunicazioni eseguite nella fase istruttoria del deferimento: Deferito Comunicazione conclusione indagini Scadenzam emoria Audizio-ne + gg.2 Termine per azione disciplinare Notifica Deferimento Michelacci 14.06.16 04.07.16 ==== == 03.08.2016 23.09.16 Chianti N. 16.06.16 06.07.16 ==== == 05.08.2016 23.09.16 Natale G. 14.06.16 04.07.16 20.07.16 22.07 21.08.2016 19.09.16 Casolese 15.06.16 05.07.16 ==== == 04.08.2016 19.09.16 Dal prospetto emerge che le date nelle quali sono avvenute le notifiche della comunicazione della conclusione delle indagini, comparate con le date di notifica dall’atto di deferimento, evidenziano la violazione della parte del comma 4 dell’art. 32 ter del C.G.S. sopra riportata. Rilevato il fatto diviene necessario esaminare se i termini indicati dall’art. 32 ter siano o meno perentori. L’art 38, comma 6, è chiaro nella sua formulazione per cui, trattandosi di norma di carattere procedurale, non può che applicarsi con un’interpretazione di carattere letterale. L’articolo 38 del medesimo Codice, relativo a “Termini dei procedimenti e modalità di notifica degli atti” precisa, infatti, al comma 6 che “Tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”. La perentorietà del termine è quindi riferito in maniera inequivoca ai “procedimenti”, ovvero a tutti quegli atti che, iniziando dalla “ notitia criminis”, si concludono con una decisione di carattere definitivo. Tale interpretazione pertanto non lascia dubbi sul fatto che il deferimento, nella sua interezza, è improcedibile. Peraltro, l’esame degli atti istruttori, necessario ai fini della pronuncia sulla pregiudiziale proposta, ha accertato delle incongruenze nella proposta di deferimento che impongono un doveroso approfondimento. Preliminarmente il Collegio rileva che dal foglio di censimento della Società Chianti Nord, indicato quale allegato n. 5, il Signor Michelacci Claudio è tesserato quale allenatore e riveste tale qualifica anche nella presente stagione, come da accertamento eseguito presso il C.R.T.. Tale qualifica induce il Collegio a dichiarare la propria incompetenza a decidere rientrando l’esame della posizione del tesserato nell’ambito delle competenze del Settore Tecnico. Inoltre, alla memoria trasmessa dal Signor Natale Giuseppe, risulta allegata la comunicazione di iscrizione a registro di parte offesa a nome Natale Pasquale, soggetto non tesserato, fratello di Natale Giuseppe, dalla quale risultano indagati sia il Signor Claudio Michelacci, che il Calciatore Pietro Cordini. Nella denunzia- querela presentata, il Natale ha affermato di essere stato colpito da “un uomo con il cappellino”, che, si afferma, essere un giocatore della Società Chianti Nord il quale era sopraggiunto di corsa unitamente al Michelacci nel tentativo di costui di “chiarire” chi e perché lo avesse offeso nel corso della gara. Nella audizione resa in sede istruttoria il Michelacci ha affermato, a sua volta, che si è sottratto alla prima delle due aggressioni che assume aver subito, con l’aiuto di alcuni presenti tra i quali, ricorda, anche il calciatore Pietro Cordini che avrebbe riportato “una frattura al setto nasale”. Tra le due dichiarazione esiste un collegamento preciso per cui questo Tribunale, in considerazione della gravità dell’episodio avente ad oggetto un tesserato federale, ove verificatosi, nonché del fatto che il Cordini, effettivamente tesserato per la Società Chianti Nord, è stato, quantomeno, testimone degli episodi di violenza verificatisi, richiede una indagine specifica. Oltretutto tale accertamento costituisce fatto nuovo in ordine al completo esame di quanto accaduto, dovendosi considerare, alla luce di quanto disposto dalla lettera d) dell’art. 25, che nel C.G.S. esiste un unico caso di estinzione del giudizio, quello indicato all’art. 34 bis del C.G.S. e riferito ad un’ipotesi di carattere processuale e non procedurale. P . Q . M . il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, dichiara improcedibile l’intero deferimento, rimette gli atti alla Procura federale affinché disponga l’invio al Settore Tecnico della parte di fascicolo che riguarda la posizione dell’Allenatore Signor Claudio Michelacci ed effettui, per i motivi sopraindicati, le indagini relativamente alla posizione del Calciatore Pietro Cordini in riferimento agli avvenimenti sopra evidenziati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it