FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 104/AA del 27/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DOMENICO CAMPITIELLO – società U.S.D. CAVESE 1919

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 104/AA del 27/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DOMENICO CAMPITIELLO - società U.S.D. CAVESE 1919 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 107 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. DOMENICO CAMPITIELLO e della società U.S.D. CAVESE 1919, avente ad oggetto la seguente condotta: CAMPITIELLO DOMENICO, all’epoca dei fatti legale rappresentate della società U.S.D. CAVESE 1919, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione ai punti A1), A4), A5) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, della documentazione online ed in particolare: riepilogo costi, organigramma, Presidente e/o Amministratore delegati alla firma (A1), del versamento iscrizione (A4), della fideiussione bancaria (A5) e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (A9), come prescritto dal citato Comunicato Ufficiale; U.S.D CAVESE 1919, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. DOMENICO CAMPITIELLO, in proprio e nell’interesse della società U.S.D. CAVESE 1919 in qualità di legale rappresentante;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 34 giorni di squalifica per il Sig. DOMENICO CAMPITIELLO e un’ammenda di € 2.667,00 per la società U.S.D. CAVESE 1919. si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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