FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 106/AA del 27/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCO INNOCENTI – società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 106/AA del 27/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCO INNOCENTI - società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 180 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. MARCO INNOCENTI e della società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI, avente ad oggetto la seguente condotta: INNOCENTI MARCO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI in violazione dell’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco; A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI, per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., in quanto società di cui il soggetto avvisato era legale rappresentante al momento della commissione dei fatti;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. INNOCENTI MARCO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, nell’interesse della società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. MARCO INNOCENTI e dell’ammenda di € 667,00 per la società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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