COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 10/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA: USDSRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY/ASDPOL POPPI DEL 26 OTTOBRE 2016 (sospesa al 1º del s.t. sul risultato di 0-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 10/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA: USDSRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY/ASDPOL POPPI DEL 26 OTTOBRE 2016 (sospesa al 1º del s.t. sul risultato di 0-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 23 del 3.11.2016; - l'arbitro della gara in epigrafe riferiva , nel proprio rapporto, diaver interrotto definitivamente l'incontro al primo minuto del secondo tempo, a seguito di un guasto all'impianto di illuminazione del terreno di gioco. Sentito a chiarimenti, l'arbitro ha riferito che il mancato funzionamento dell'impianto d'illuminazione del campo di giocosi mostrava localizzato al solo impianto in quanto l'illuminazione nelle zone circostanti , ovvero in un campo da calcetto adiacente era MICHELAGNOLI NICCOLO (PISTOIESE 1921 S.R.L.) FARAONI GIANLUCA (SAN GIOVANNI CALCIO A 5) DEL PRETE PIETRO (C.U.S. PISA) BIAGINI GABRIELE (CALCETTO INSIEME) C.U. N. 25 del 10/11/2016 - pag. 1090 1090 efficiente. Lo stesso, dopo aver atteso i 25 minuti concessi alla societa' ospitante, aveva decretato la sospensione definitiva dell'incontro. Osserva preliminarmente questo Giudice come la societa' locale non abbia ritenuto seguire la procedura di cui all'art. 55 delle NOIF che,per la causa di forza maggiore, prevede due gradi di giudizio, il primo davanti al Giudice Sportivo con le modalita' previste dal Codice di Giustizia Sportiva e il secondo con ricorso alla Corte Sportiva d'Appello. Sottolineato cio', si ricorda come ogni societa' sia responsabile della gestione e praticabilita' dell'impianto sportivo utilizzato. La giurisprudenza sportiva e' costante nell'evidenziare come il caso fortuito - che ha efficacia totalmente esimente - postuli l'assenza di ogni responsabilita', a titolo di dolo ed anche a titolo di colpa, di chi lo invoca; richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si e' verificato senza colpa dell'agente. Nel caso di specie era onere della societa' Arezzo Football Academy, con la procedura sopra richiamata, dimostrare di avere diligentemente controllato l'impianto elettrico prima della gara e di provare quale fosse la causa del guasto e che essa non fosse rapportabile a sua colpa. Tale prova e' mancata. Per giurisprudenza costante il caso fortuito viene riconosciuto allorche' la caduta dell'illuminazione si verifichi in un ambito territoriale piu' ampio dell'impianto sportivo, quale tutta la citta' ovvero il quartiere in cui questo e' posto. In conclusione, accettando di disputare l'incontro in serata , la Societa' Arezzo Football Academy si e' assunta l'onere di garantirne lo svolgimento: cio' non e' accaduto e, per il principio della responsabilita' oggettiva, su di essa ricadono inevitabilmente le relativa conseguenze. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale, in conformità di quanto previsto dall'art. 17 comma 1 C.G.S. applica alla societa' Arezzo F.A. la sanzione sportiva della perdita per 0-3 della gara suindicata escludendola nel contempo dal proseguo della manifestazione.
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